Il verbale della riunione periodica è il documento che attesta lo svolgimento e i contenuti della riunione prevista dall'art. 35 del D.Lgs. 81/08. Tale riunione è obbligatoria, almeno una volta all'anno, nelle aziende e unità produttive che occupano più di 15 lavoratori. È indetta dal datore di lavoro e vi partecipano, oltre allo stesso datore di lavoro (o un suo rappresentante), il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), il medico competente (ove nominato) e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
Guida completa: Riunione periodica art. 35 e verbale. Questa voce riporta la definizione e i riferimenti normativi essenziali; obblighi operativi e modalità pratiche sono trattati nella pagina dedicata.
Nel corso della riunione vengono sottoposti all'esame dei partecipanti almeno: il documento di valutazione dei rischi (DVR), l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria, i criteri di scelta e l'idoneità dei dispositivi di protezione individuale, e i programmi di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori. La riunione può inoltre individuare codici di comportamento e buone prassi e definire obiettivi di miglioramento della sicurezza.
Il verbale è la prova documentale che la riunione si è effettivamente svolta e che gli argomenti previsti dalla legge sono stati trattati. Deve riportare data e luogo, l'elenco dei presenti con relativi ruoli, gli argomenti discussi, le decisioni assunte e le azioni di miglioramento programmate con i relativi responsabili e tempistiche; va firmato dai partecipanti e conservato in azienda. Anche nelle aziende sotto i 15 lavoratori, dove la riunione non è obbligatoria, il RLS può chiederne lo svolgimento in occasione di significative variazioni nelle condizioni di rischio; redigere comunque un verbale è una buona pratica di gestione documentale.
Riferimenti normativi
- Art. 35 D.Lgs. 81/08
- Art. 50 D.Lgs. 81/08
Sinonimi
Verbale riunione periodica, verbale art. 35, verbale riunione sicurezza, Verbale riunione periodica art. 35
Link correlati
- Riunione periodica art. 35 e verbale(approfondimento)
- RLS(glossario)
- DVR(glossario)
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POS — Piano Operativo di Sicurezza
Il POS è il documento che ogni impresa esecutrice redige per il proprio cantiere prima dell’inizio dei lavori, descrivendo lavorazioni, rischi e misure di sicurezza specifiche. È complementare e di dettaglio rispetto al PSC, da cui non può discostarsi (art. 89 e Allegato XV D.Lgs. 81/08).
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PSC — Piano di Sicurezza e Coordinamento
Il PSC è il documento di pianificazione della sicurezza dell’intero cantiere, redatto dal Coordinatore in fase di Progettazione quando è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese esecutrici. Valuta i rischi e le interferenze e stima i costi della sicurezza non soggetti a ribasso (art. 100 e Allegato XV D.Lgs. 81/08).
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SDS — Scheda Dati di Sicurezza
La SDS (Scheda Dati di Sicurezza) è il documento che il fornitore deve trasmettere all’utilizzatore professionale di una sostanza o miscela pericolosa. Prevista dall’art. 31 del Regolamento REACH e strutturata in 16 sezioni standardizzate, è la fonte primaria per la valutazione del rischio chimico e la scelta dei DPI.
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PiMUS — Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio ponteggi
Il PiMUS è il piano redatto dal datore di lavoro dell’impresa che esegue il montaggio, l’uso e lo smontaggio del ponteggio (art. 136). È obbligatorio per ogni ponteggio, è redatto da persona competente seguendo i contenuti minimi dell’Allegato XXII e deve essere disponibile in cantiere e accessibile al preposto e agli addetti.