Salta al contenuto principale

Termine · Sorveglianza sanitaria

Visita per cambio mansione

La visita per cambio mansione è l'accertamento sanitario che il medico competente effettua quando il lavoratore viene destinato a una nuova mansione, per verificarne l'idoneità rispetto ai diversi rischi. È prevista dall'art. 41, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 81/08 e va eseguita prima dell'adibizione alla nuova attività.

Aggiornato il 2026-06-21

Revisione a cura di Ing. Marco BianchiRSPP / Consulente sicurezza sul lavoro

Quando è obbligatoria

L'art. 41, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 81/08 prevede la visita medica in occasione del cambio della mansione, onde verificare l'idoneità alla mansione specifica. È dovuta quando il nuovo incarico comporta rischi diversi o livelli di esposizione differenti rispetto a quelli per cui il lavoratore era stato giudicato idoneo, e va effettuata prima dell'adibizione alla nuova mansione. Si tratta di un controllo coerente con il principio per cui il giudizio di idoneità è sempre riferito alla mansione specifica: un cambio di mansione può rendere non più pertinente l'idoneità precedente.

Rapporto con protocollo e DVR

La necessità e i contenuti della visita discendono dal protocollo sanitario e dalla valutazione dei rischi: se la nuova mansione non comporta rischi soggetti a sorveglianza sanitaria, la visita può non essere richiesta; se invece introduce nuove esposizioni (rumore, agenti chimici, MMC, videoterminali oltre 20 ore, lavoro notturno, ecc.), il medico competente effettua gli accertamenti pertinenti. Il cambio di mansione è anche occasione, sul piano formativo, per integrare la formazione specifica del lavoratore (art. 37).

Visita art. 41, c.2Quando
lett. a) PreventivaPrima dell’adibizione iniziale
lett. b) PeriodicaSecondo la periodicità del protocollo
lett. c) Su richiesta del lavoratoreSe correlata ai rischi professionali
lett. d) Cambio mansionePrima dell’adibizione alla nuova mansione
lett. e-ter) Ripresa dopo assenza > 60 gg per malattiaPrima del rientro

Esito e gestione

Anche la visita per cambio mansione esita in un giudizio di idoneità alla nuova mansione specifica (idoneità, con prescrizioni/limitazioni, inidoneità temporanea o permanente), comunicato per iscritto e impugnabile entro 30 giorni davanti all'organo di vigilanza. Il datore di lavoro deve attuare le eventuali prescrizioni e non può adibire il lavoratore alla nuova mansione in assenza del giudizio quando questo è richiesto. La cartella sanitaria e di rischio è aggiornata e custodita dal medico competente nel rispetto della riservatezza.

Domande frequenti

Quando si fa la visita per cambio mansione?

Prima di adibire il lavoratore a una nuova mansione che comporta rischi diversi o livelli di esposizione differenti, per verificarne l’idoneità (art. 41, comma 2, lett. d, D.Lgs. 81/08).

È sempre obbligatoria al cambio di mansione?

È dovuta quando la nuova mansione è soggetta a sorveglianza sanitaria secondo il protocollo e la valutazione dei rischi; se non comporta rischi che la prevedono, può non essere richiesta.

Il cambio mansione richiede anche nuova formazione?

Sì. Oltre alla visita, il cambio di mansione richiede in genere l’integrazione della formazione specifica del lavoratore ai sensi dell’art. 37 in base ai nuovi rischi.

Cosa rilascia il medico dopo la visita?

Un giudizio di idoneità riferito alla nuova mansione specifica (idoneità, con prescrizioni o limitazioni, inidoneità temporanea o permanente), comunicato per iscritto a lavoratore e datore di lavoro.

Il giudizio è impugnabile?

Sì, entro 30 giorni davanti all’organo di vigilanza territorialmente competente, sia da parte del lavoratore sia del datore di lavoro.

Riferimenti normativi

  • Art. 41 D.Lgs. 81/08
  • Art. 41, comma 2, lett. d) D.Lgs. 81/08
  • Art. 41, comma 6 D.Lgs. 81/08

Sinonimi

visita cambio ruolo, idoneità nuova mansione, visita medica cambio mansione

Link correlati

Continua a leggere