Quando è obbligatoria
L'art. 41, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 81/08 prevede la visita medica in occasione del cambio della mansione, onde verificare l'idoneità alla mansione specifica. È dovuta quando il nuovo incarico comporta rischi diversi o livelli di esposizione differenti rispetto a quelli per cui il lavoratore era stato giudicato idoneo, e va effettuata prima dell'adibizione alla nuova mansione. Si tratta di un controllo coerente con il principio per cui il giudizio di idoneità è sempre riferito alla mansione specifica: un cambio di mansione può rendere non più pertinente l'idoneità precedente.
Rapporto con protocollo e DVR
La necessità e i contenuti della visita discendono dal protocollo sanitario e dalla valutazione dei rischi: se la nuova mansione non comporta rischi soggetti a sorveglianza sanitaria, la visita può non essere richiesta; se invece introduce nuove esposizioni (rumore, agenti chimici, MMC, videoterminali oltre 20 ore, lavoro notturno, ecc.), il medico competente effettua gli accertamenti pertinenti. Il cambio di mansione è anche occasione, sul piano formativo, per integrare la formazione specifica del lavoratore (art. 37).
| Visita art. 41, c.2 | Quando |
|---|---|
| lett. a) Preventiva | Prima dell’adibizione iniziale |
| lett. b) Periodica | Secondo la periodicità del protocollo |
| lett. c) Su richiesta del lavoratore | Se correlata ai rischi professionali |
| lett. d) Cambio mansione | Prima dell’adibizione alla nuova mansione |
| lett. e-ter) Ripresa dopo assenza > 60 gg per malattia | Prima del rientro |
Esito e gestione
Anche la visita per cambio mansione esita in un giudizio di idoneità alla nuova mansione specifica (idoneità, con prescrizioni/limitazioni, inidoneità temporanea o permanente), comunicato per iscritto e impugnabile entro 30 giorni davanti all'organo di vigilanza. Il datore di lavoro deve attuare le eventuali prescrizioni e non può adibire il lavoratore alla nuova mansione in assenza del giudizio quando questo è richiesto. La cartella sanitaria e di rischio è aggiornata e custodita dal medico competente nel rispetto della riservatezza.
Domande frequenti
Quando si fa la visita per cambio mansione?
Prima di adibire il lavoratore a una nuova mansione che comporta rischi diversi o livelli di esposizione differenti, per verificarne l’idoneità (art. 41, comma 2, lett. d, D.Lgs. 81/08).
È sempre obbligatoria al cambio di mansione?
È dovuta quando la nuova mansione è soggetta a sorveglianza sanitaria secondo il protocollo e la valutazione dei rischi; se non comporta rischi che la prevedono, può non essere richiesta.
Il cambio mansione richiede anche nuova formazione?
Sì. Oltre alla visita, il cambio di mansione richiede in genere l’integrazione della formazione specifica del lavoratore ai sensi dell’art. 37 in base ai nuovi rischi.
Cosa rilascia il medico dopo la visita?
Un giudizio di idoneità riferito alla nuova mansione specifica (idoneità, con prescrizioni o limitazioni, inidoneità temporanea o permanente), comunicato per iscritto a lavoratore e datore di lavoro.
Il giudizio è impugnabile?
Sì, entro 30 giorni davanti all’organo di vigilanza territorialmente competente, sia da parte del lavoratore sia del datore di lavoro.
Riferimenti normativi
- Art. 41 D.Lgs. 81/08
- Art. 41, comma 2, lett. d) D.Lgs. 81/08
- Art. 41, comma 6 D.Lgs. 81/08
Sinonimi
visita cambio ruolo, idoneità nuova mansione, visita medica cambio mansione
Link correlati
- Medico competente(glossario)
- Giudizio di idoneità(glossario)
- Protocollo sanitario(glossario)
- Visita medica periodica(glossario)
- Testo Unico Sicurezza (D.Lgs. 81/08)(normativa)
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- Termine
Medico Competente (MC)
Il medico competente è il medico specializzato in medicina del lavoro che il datore di lavoro nomina quando la valutazione dei rischi richiede la sorveglianza sanitaria. Effettua le visite, esprime i giudizi di idoneità e collabora alla prevenzione ai sensi degli artt. 38-42 del D.Lgs. 81/08.
- Termine
Sorveglianza Sanitaria
La sorveglianza sanitaria è l’insieme degli atti medici, svolti dal medico competente, per tutelare la salute dei lavoratori esposti a rischi specifici. È obbligatoria quando la valutazione dei rischi la richiede e si conclude con il giudizio di idoneità (art. 41 D.Lgs. 81/08).
- Termine
Giudizio di Idoneità
Il giudizio di idoneità è la valutazione conclusiva con cui il medico competente, al termine della sorveglianza sanitaria, certifica se il lavoratore è idoneo alla mansione specifica. Previsto dall’art. 41 del D.Lgs. 81/08, può essere di idoneità, idoneità con prescrizioni o limitazioni, inidoneità temporanea o permanente, ed è impugnabile entro 30 giorni.
- Termine
Relazione Art. 40 — Relazione Annuale del Medico Competente
La relazione ex art. 40 è la comunicazione annuale, con dati sanitari aggregati e anonimi, che il medico competente trasmette per via telematica ai servizi competenti per territorio tramite il portale INAIL entro il 31 marzo. È prevista dall’art. 40 del D.Lgs. 81/08 e si redige secondo il modello dell’Allegato 3B.