Finalità e periodicità
L'art. 41, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 81/08 prevede la visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica nel tempo. La periodicità di norma è annuale, ma può essere stabilita con cadenza diversa dal medico competente in funzione della valutazione dei rischi, indicandola nel protocollo sanitario. Per alcune esposizioni le norme speciali fissano periodicità precise (es. esposizione ad agenti cancerogeni o ad amianto). Il medico competente può comunque richiedere visite con cadenza differente da quella annuale, motivandolo nel protocollo.
Rapporto con la valutazione dei rischi
La visita periodica si inserisce nella sorveglianza sanitaria, obbligatoria solo quando prevista dalla normativa o dalla valutazione dei rischi: non tutti i lavoratori vi sono soggetti, ma solo quelli esposti ai rischi che la richiedono (rumore, vibrazioni, agenti chimici, MMC, videoterminali oltre 20 ore settimanali, lavoro notturno, ecc.). Il medico competente, sulla base degli accertamenti, può confermare o modificare il giudizio di idoneità precedente.
| Esito periodico | Conseguenza |
|---|---|
| Idoneità | Prosecuzione della mansione |
| Idoneità con prescrizioni/limitazioni | Mansione con adeguamenti o limiti |
| Inidoneità temporanea | Sospensione/temporaneo spostamento |
| Inidoneità permanente | Necessità di reimpiego in altra mansione compatibile |
Gestione aziendale
Il datore di lavoro deve garantire le convocazioni, tracciare le scadenze e attuare le eventuali prescrizioni o limitazioni del giudizio. Quando emergono elementi sanitari rilevanti per la collettività dei lavoratori, ciò può comportare l'aggiornamento del DVR. Anche il giudizio espresso in sede periodica è impugnabile entro 30 giorni davanti all'organo di vigilanza. La cartella sanitaria e di rischio resta in capo al medico competente, nel rispetto della riservatezza.
Domande frequenti
Ogni quanto si fa la visita medica periodica?
Di norma è annuale, ma la periodicità è stabilita dal medico competente nel protocollo sanitario in base ai rischi; per alcune esposizioni le norme speciali fissano cadenze specifiche.
Tutti i lavoratori devono fare la visita periodica?
No, solo quelli soggetti a sorveglianza sanitaria perché esposti ai rischi che la richiedono secondo la valutazione dei rischi o le norme (rumore, vibrazioni, chimico, MMC, VDT oltre 20 ore, lavoro notturno, ecc.).
Il medico competente può cambiare la periodicità annuale?
Sì. Può stabilire una cadenza diversa da quella annuale, motivandola nel protocollo sanitario sulla base della valutazione dei rischi.
Cosa succede se la visita periodica rileva un’inidoneità?
Il medico esprime un nuovo giudizio (idoneità con prescrizioni/limitazioni, inidoneità temporanea o permanente) e il datore di lavoro deve attuare prescrizioni o reimpiegare il lavoratore in mansione compatibile.
Il giudizio della visita periodica è impugnabile?
Sì, entro 30 giorni davanti all’organo di vigilanza territorialmente competente, sia da parte del lavoratore sia del datore di lavoro.
Riferimenti normativi
- Art. 41 D.Lgs. 81/08
- Art. 41, comma 2, lett. b) D.Lgs. 81/08
- Art. 41, comma 6 D.Lgs. 81/08
Sinonimi
controllo periodico, sorveglianza periodica, visita periodica medicina del lavoro
Link correlati
- Medico competente(glossario)
- Giudizio di idoneità(glossario)
- Protocollo sanitario(glossario)
- Visita medica preventiva(glossario)
- Testo Unico Sicurezza (D.Lgs. 81/08)(normativa)
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- Termine
Medico Competente (MC)
Il medico competente è il medico specializzato in medicina del lavoro che il datore di lavoro nomina quando la valutazione dei rischi richiede la sorveglianza sanitaria. Effettua le visite, esprime i giudizi di idoneità e collabora alla prevenzione ai sensi degli artt. 38-42 del D.Lgs. 81/08.
- Termine
Sorveglianza Sanitaria
La sorveglianza sanitaria è l’insieme degli atti medici, svolti dal medico competente, per tutelare la salute dei lavoratori esposti a rischi specifici. È obbligatoria quando la valutazione dei rischi la richiede e si conclude con il giudizio di idoneità (art. 41 D.Lgs. 81/08).
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Giudizio di Idoneità
Il giudizio di idoneità è la valutazione conclusiva con cui il medico competente, al termine della sorveglianza sanitaria, certifica se il lavoratore è idoneo alla mansione specifica. Previsto dall’art. 41 del D.Lgs. 81/08, può essere di idoneità, idoneità con prescrizioni o limitazioni, inidoneità temporanea o permanente, ed è impugnabile entro 30 giorni.
- Termine
Relazione Art. 40 — Relazione Annuale del Medico Competente
La relazione ex art. 40 è la comunicazione annuale, con dati sanitari aggregati e anonimi, che il medico competente trasmette per via telematica ai servizi competenti per territorio tramite il portale INAIL entro il 31 marzo. È prevista dall’art. 40 del D.Lgs. 81/08 e si redige secondo il modello dell’Allegato 3B.