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Termine · Sorveglianza sanitaria

Visita medica periodica

La visita medica periodica è il controllo sanitario ripetuto nel tempo per verificare che permanga l'idoneità del lavoratore alla mansione. È prevista dall'art. 41, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 81/08; la periodicità, di norma annuale, è fissata dal medico competente nel protocollo sanitario in base ai rischi.

Aggiornato il 2026-06-21

Revisione a cura di Ing. Marco BianchiRSPP / Consulente sicurezza sul lavoro

Finalità e periodicità

L'art. 41, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 81/08 prevede la visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica nel tempo. La periodicità di norma è annuale, ma può essere stabilita con cadenza diversa dal medico competente in funzione della valutazione dei rischi, indicandola nel protocollo sanitario. Per alcune esposizioni le norme speciali fissano periodicità precise (es. esposizione ad agenti cancerogeni o ad amianto). Il medico competente può comunque richiedere visite con cadenza differente da quella annuale, motivandolo nel protocollo.

Rapporto con la valutazione dei rischi

La visita periodica si inserisce nella sorveglianza sanitaria, obbligatoria solo quando prevista dalla normativa o dalla valutazione dei rischi: non tutti i lavoratori vi sono soggetti, ma solo quelli esposti ai rischi che la richiedono (rumore, vibrazioni, agenti chimici, MMC, videoterminali oltre 20 ore settimanali, lavoro notturno, ecc.). Il medico competente, sulla base degli accertamenti, può confermare o modificare il giudizio di idoneità precedente.

Esito periodicoConseguenza
IdoneitàProsecuzione della mansione
Idoneità con prescrizioni/limitazioniMansione con adeguamenti o limiti
Inidoneità temporaneaSospensione/temporaneo spostamento
Inidoneità permanenteNecessità di reimpiego in altra mansione compatibile

Gestione aziendale

Il datore di lavoro deve garantire le convocazioni, tracciare le scadenze e attuare le eventuali prescrizioni o limitazioni del giudizio. Quando emergono elementi sanitari rilevanti per la collettività dei lavoratori, ciò può comportare l'aggiornamento del DVR. Anche il giudizio espresso in sede periodica è impugnabile entro 30 giorni davanti all'organo di vigilanza. La cartella sanitaria e di rischio resta in capo al medico competente, nel rispetto della riservatezza.

Domande frequenti

Ogni quanto si fa la visita medica periodica?

Di norma è annuale, ma la periodicità è stabilita dal medico competente nel protocollo sanitario in base ai rischi; per alcune esposizioni le norme speciali fissano cadenze specifiche.

Tutti i lavoratori devono fare la visita periodica?

No, solo quelli soggetti a sorveglianza sanitaria perché esposti ai rischi che la richiedono secondo la valutazione dei rischi o le norme (rumore, vibrazioni, chimico, MMC, VDT oltre 20 ore, lavoro notturno, ecc.).

Il medico competente può cambiare la periodicità annuale?

Sì. Può stabilire una cadenza diversa da quella annuale, motivandola nel protocollo sanitario sulla base della valutazione dei rischi.

Cosa succede se la visita periodica rileva un’inidoneità?

Il medico esprime un nuovo giudizio (idoneità con prescrizioni/limitazioni, inidoneità temporanea o permanente) e il datore di lavoro deve attuare prescrizioni o reimpiegare il lavoratore in mansione compatibile.

Il giudizio della visita periodica è impugnabile?

Sì, entro 30 giorni davanti all’organo di vigilanza territorialmente competente, sia da parte del lavoratore sia del datore di lavoro.

Riferimenti normativi

  • Art. 41 D.Lgs. 81/08
  • Art. 41, comma 2, lett. b) D.Lgs. 81/08
  • Art. 41, comma 6 D.Lgs. 81/08

Sinonimi

controllo periodico, sorveglianza periodica, visita periodica medicina del lavoro

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