Quando si effettua e a cosa serve
L'art. 41, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 81/08 prevede la visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato, al fine di valutarne l'idoneità alla mansione specifica. Si effettua prima dell'adibizione alla mansione, nell'ambito della sorveglianza sanitaria che scaturisce dalla valutazione dei rischi. Riguarda i lavoratori esposti ai rischi per i quali il protocollo sanitario, definito dal medico competente, prevede la sorveglianza (es. agenti chimici, rumore, vibrazioni, movimentazione carichi, videoterminali oltre 20 ore settimanali, lavoro notturno).
Preventiva e preventiva in fase preassuntiva
Una variante è la visita preventiva in fase preassuntiva (art. 41, comma 2, lett. e-bis): può essere svolta, a scelta del datore di lavoro, prima della costituzione del rapporto di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. Non va confusa con accertamenti vietati: restano espressamente vietati gli accertamenti di gravidanza e quelli volti a discriminare il lavoratore (art. 41, comma 3-bis e 3-ter).
| Tipo di visita | Riferimento (art. 41, c.2) | Momento |
|---|---|---|
| Preventiva | lett. a) | Prima dell’adibizione alla mansione |
| Preventiva in fase preassuntiva | lett. e-bis) | Prima della costituzione del rapporto |
| Periodica | lett. b) | Secondo la periodicità del protocollo |
| Cambio mansione | lett. d) | In occasione del cambio mansione |
Esito: il giudizio di idoneità
Al termine della visita il medico competente esprime il giudizio di idoneità alla mansione specifica: idoneità, idoneità parziale (con prescrizioni o limitazioni), inidoneità temporanea o inidoneità permanente. Il giudizio è comunicato per iscritto al lavoratore e al datore di lavoro ed è impugnabile entro 30 giorni davanti all'organo di vigilanza territorialmente competente. Il datore di lavoro deve attuare le eventuali prescrizioni; la cartella sanitaria e di rischio resta sotto la responsabilità del medico competente, nel rispetto del segreto professionale.
Domande frequenti
Quando si fa la visita medica preventiva?
Prima di adibire il lavoratore alla mansione, per verificare l’assenza di controindicazioni e l’idoneità specifica (art. 41, comma 2, lett. a, D.Lgs. 81/08).
La visita preventiva si può fare prima dell’assunzione?
Sì, nella forma della visita preventiva in fase preassuntiva (art. 41, comma 2, lett. e-bis), a scelta del datore di lavoro, svolta dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL.
Quali accertamenti sono vietati nella visita preventiva?
Sono vietati gli accertamenti di gravidanza e quelli volti ad accertare condizioni discriminatorie (art. 41, commi 3-bis e 3-ter del D.Lgs. 81/08).
Cosa rilascia il medico al termine della visita?
Un giudizio di idoneità alla mansione specifica: idoneità, idoneità con prescrizioni o limitazioni, inidoneità temporanea o permanente, comunicato per iscritto a lavoratore e datore di lavoro.
Il giudizio di idoneità è impugnabile?
Sì. Lavoratore o datore di lavoro possono ricorrere entro 30 giorni all’organo di vigilanza territorialmente competente, che conferma, modifica o revoca il giudizio.
Riferimenti normativi
- Art. 41 D.Lgs. 81/08
- Art. 41, comma 2, lett. a) D.Lgs. 81/08
- Art. 41, comma 6 D.Lgs. 81/08
Sinonimi
visita preassuntiva, visita preventiva sicurezza, visita medica preassuntiva
Link correlati
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- Testo Unico Sicurezza (D.Lgs. 81/08)(normativa)
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Medico Competente (MC)
Il medico competente è il medico specializzato in medicina del lavoro che il datore di lavoro nomina quando la valutazione dei rischi richiede la sorveglianza sanitaria. Effettua le visite, esprime i giudizi di idoneità e collabora alla prevenzione ai sensi degli artt. 38-42 del D.Lgs. 81/08.
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Sorveglianza Sanitaria
La sorveglianza sanitaria è l’insieme degli atti medici, svolti dal medico competente, per tutelare la salute dei lavoratori esposti a rischi specifici. È obbligatoria quando la valutazione dei rischi la richiede e si conclude con il giudizio di idoneità (art. 41 D.Lgs. 81/08).
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Giudizio di Idoneità
Il giudizio di idoneità è la valutazione conclusiva con cui il medico competente, al termine della sorveglianza sanitaria, certifica se il lavoratore è idoneo alla mansione specifica. Previsto dall’art. 41 del D.Lgs. 81/08, può essere di idoneità, idoneità con prescrizioni o limitazioni, inidoneità temporanea o permanente, ed è impugnabile entro 30 giorni.
- Termine
Relazione Art. 40 — Relazione Annuale del Medico Competente
La relazione ex art. 40 è la comunicazione annuale, con dati sanitari aggregati e anonimi, che il medico competente trasmette per via telematica ai servizi competenti per territorio tramite il portale INAIL entro il 31 marzo. È prevista dall’art. 40 del D.Lgs. 81/08 e si redige secondo il modello dell’Allegato 3B.