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Termine · Sorveglianza sanitaria

Visita medica preventiva

La visita medica preventiva è l'accertamento sanitario effettuato dal medico competente prima di adibire il lavoratore alla mansione, per verificare l'assenza di controindicazioni e l'idoneità specifica al lavoro. È prevista dall'art. 41, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 81/08 ed esita in un giudizio di idoneità.

Aggiornato il 2026-06-21

Revisione a cura di Ing. Marco BianchiRSPP / Consulente sicurezza sul lavoro

Quando si effettua e a cosa serve

L'art. 41, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 81/08 prevede la visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato, al fine di valutarne l'idoneità alla mansione specifica. Si effettua prima dell'adibizione alla mansione, nell'ambito della sorveglianza sanitaria che scaturisce dalla valutazione dei rischi. Riguarda i lavoratori esposti ai rischi per i quali il protocollo sanitario, definito dal medico competente, prevede la sorveglianza (es. agenti chimici, rumore, vibrazioni, movimentazione carichi, videoterminali oltre 20 ore settimanali, lavoro notturno).

Preventiva e preventiva in fase preassuntiva

Una variante è la visita preventiva in fase preassuntiva (art. 41, comma 2, lett. e-bis): può essere svolta, a scelta del datore di lavoro, prima della costituzione del rapporto di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. Non va confusa con accertamenti vietati: restano espressamente vietati gli accertamenti di gravidanza e quelli volti a discriminare il lavoratore (art. 41, comma 3-bis e 3-ter).

Tipo di visitaRiferimento (art. 41, c.2)Momento
Preventivalett. a)Prima dell’adibizione alla mansione
Preventiva in fase preassuntivalett. e-bis)Prima della costituzione del rapporto
Periodicalett. b)Secondo la periodicità del protocollo
Cambio mansionelett. d)In occasione del cambio mansione

Esito: il giudizio di idoneità

Al termine della visita il medico competente esprime il giudizio di idoneità alla mansione specifica: idoneità, idoneità parziale (con prescrizioni o limitazioni), inidoneità temporanea o inidoneità permanente. Il giudizio è comunicato per iscritto al lavoratore e al datore di lavoro ed è impugnabile entro 30 giorni davanti all'organo di vigilanza territorialmente competente. Il datore di lavoro deve attuare le eventuali prescrizioni; la cartella sanitaria e di rischio resta sotto la responsabilità del medico competente, nel rispetto del segreto professionale.

Domande frequenti

Quando si fa la visita medica preventiva?

Prima di adibire il lavoratore alla mansione, per verificare l’assenza di controindicazioni e l’idoneità specifica (art. 41, comma 2, lett. a, D.Lgs. 81/08).

La visita preventiva si può fare prima dell’assunzione?

Sì, nella forma della visita preventiva in fase preassuntiva (art. 41, comma 2, lett. e-bis), a scelta del datore di lavoro, svolta dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL.

Quali accertamenti sono vietati nella visita preventiva?

Sono vietati gli accertamenti di gravidanza e quelli volti ad accertare condizioni discriminatorie (art. 41, commi 3-bis e 3-ter del D.Lgs. 81/08).

Cosa rilascia il medico al termine della visita?

Un giudizio di idoneità alla mansione specifica: idoneità, idoneità con prescrizioni o limitazioni, inidoneità temporanea o permanente, comunicato per iscritto a lavoratore e datore di lavoro.

Il giudizio di idoneità è impugnabile?

Sì. Lavoratore o datore di lavoro possono ricorrere entro 30 giorni all’organo di vigilanza territorialmente competente, che conferma, modifica o revoca il giudizio.

Riferimenti normativi

  • Art. 41 D.Lgs. 81/08
  • Art. 41, comma 2, lett. a) D.Lgs. 81/08
  • Art. 41, comma 6 D.Lgs. 81/08

Sinonimi

visita preassuntiva, visita preventiva sicurezza, visita medica preassuntiva

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