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Adempimenti

Segnaletica di Sicurezza sul Lavoro: Guida agli Obblighi

Cartelli di divieto, di avvertimento, di prescrizione, frecce per le uscite di emergenza, estintori segnalati: la segnaletica di sicurezza è una delle misure di prevenzione più visibili in azienda. Ma quando è davvero obbligatoria, cosa significano i colori e quali sanzioni rischia chi la trascura? Questa guida riassume gli obblighi del Titolo V del D.Lgs. 81/08, aggiornata al 2026.

📅 18/06/2026⏱️ 9 min di lettura

Il quadro normativo: Titolo V e Allegati XXIV-XXXII del D.Lgs. 81/08

La disciplina della segnaletica di salute e sicurezza è contenuta nel Titolo V del D.Lgs. 81/08 (articoli da 161 a 166) e, per la parte tecnica, negli Allegati da XXIV a XXXII. Il Titolo V recepisce la direttiva europea 92/58/CEE e armonizza forme, colori e pittogrammi in modo che un cartello di divieto o un’uscita di emergenza siano immediatamente riconoscibili da chiunque, a prescindere dalla lingua.

L’art. 162fornisce le definizioni: la segnaletica di sicurezza è quella che, riferita a un oggetto, a un’attività o a una situazione, fornisce un’indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza, utilizzando a seconda dei casi un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale. Gli allegati specificano nel dettaglio:

  • Allegato XXIV– prescrizioni generali per la segnaletica;
  • Allegato XXV– prescrizioni generali per i cartelli;
  • Allegati XXVI-XXVII– cartelli per recipienti, tubazioni e attrezzature antincendio;
  • Allegati XXVIII-XXIX– segnalazione di ostacoli, punti di pericolo e vie di circolazione;
  • Allegati XXX-XXXII– segnali luminosi, acustici, comunicazione verbale e segnali gestuali.

È importante inquadrare bene il principio di fondo: la segnaletica non è una misura autonoma di sicurezza, ma uno strumento integrativo che entra in gioco quando il rischio non può essere eliminato alla fonte. Per questo va sempre ricondotta alla valutazione dei rischi e descritta nel DVR.

Quando la segnaletica di sicurezza è obbligatoria

L’art. 163 stabilisce il criterio chiave: il datore di lavoro ricorre alla segnaletica di sicurezza quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi o sistemi di organizzazione del lavoro, ovvero con mezzi tecnici di protezione collettiva. In altre parole, prima si elimina o si riduce il rischio alla fonte; la segnaletica copre il rischio residuo.

Da questo principio discende che la segnaletica obbligatoria va individuata caso per caso, in funzione del ciclo produttivo. Alcune situazioni, però, ricorrono in quasi tutte le aziende e rendono la cartellonistica di fatto imprescindibile:

  • vie e uscite di emergenza e percorsi di esodo, da segnalare con i cartelli verdi di salvataggio;
  • presidi antincendio (estintori, idranti, pulsanti di allarme), da segnalare con cartelli rossi;
  • obbligo di DPIin determinate aree (casco, guanti, occhiali, otoprotettori) con cartelli azzurri di prescrizione – vedi gli obblighi sui DPI;
  • divieticome vietato fumare, vietato l’accesso ai non autorizzati, vietato spegnere con acqua;
  • avvertimenti di pericolo: tensione elettrica, carichi sospesi, pavimento scivoloso, sostanze nocive o infiammabili, atmosfere esplosive;
  • segnalazione di ostacoli, dislivelli e punti di urto (bande gialle-nere) e delle vie di circolazione di mezzi e pedoni.

La scelta del tipo, della collocazione e del numero di segnali è parte integrante della valutazione dei rischi: per questo è bene definirla insieme al proprio RSPP, che traduce i pericoli individuati in un piano di segnaletica coerente.

Tipologie e significato dei colori

Il cuore della segnaletica è il codice cromatico: ogni colore di sicurezza ha un significato preciso e univoco. Memorizzarlo aiuta a leggere correttamente qualsiasi ambiente di lavoro.

ColoreSignificatoEsempi
RossoDivieto, pericolo-allarme, materiale antincendioVietato fumare, stop, estintori, idranti
Giallo / giallo-arancioAvvertimento (attenzione, cautela)Tensione elettrica, materiale infiammabile, carichi sospesi
AzzurroPrescrizione (comportamento o azione obbligatoria)Obbligo di casco, guanti, occhiali, otoprotettori
VerdeSalvataggio, soccorso, situazione di sicurezzaUscite di emergenza, cassetta di primo soccorso, punto di raccolta

Al colore si associa la forma geometrica, che rinforza il messaggio anche quando il colore è poco visibile: rotondo per divieto e prescrizione, triangolare per l’avvertimento, quadrato o rettangolare per salvataggio e antincendio.

Cartelli di divieto, avvertimento, prescrizione, salvataggio e antincendio

I cartelli sono la forma più diffusa di segnaletica. Combinando colore e forma si ottengono le cinque categorie fondamentali definite dagli allegati tecnici.

Cartelli di divieto

Forma rotonda, pittogramma nero su fondo bianco, bordo e banda diagonale rossi. Vietano un comportamento pericoloso: vietato fumare, vietato l’accesso ai non autorizzati, divieto di spegnere con acqua.

Cartelli di avvertimento

Forma triangolare, fondo giallo con bordo e pittogramma neri. Segnalano un pericolo: tensione elettrica, pericolo di inciampo, sostanze tossiche o corrosive, atmosfera esplosiva. Su quest’ ultimo punto è utile la guida al rischio chimico e ATEX.

Cartelli di prescrizione

Forma rotonda, fondo azzurro con pittogramma bianco. Impongono un comportamento o l’uso di un dispositivo di protezione: obbligo di indossare il casco, protezione delle vie respiratorie, obbligo guanti.

Cartelli di salvataggio e soccorso

Forma quadrata o rettangolare, fondo verde con pittogramma bianco. Indicano percorsi, porte e mezzi di salvataggio: uscita di emergenza, direzione di esodo, cassetta di primo soccorso, punto di raccolta.

Cartelli antincendio

Forma quadrata o rettangolare, fondo rosso con pittogramma bianco. Individuano le attrezzature antincendio: estintore, idrante, pulsante di allarme, telefono per uso antincendio.

⚠️ La segnaletica va mantenuta efficiente

Non basta installare i cartelli: vanno tenuti puliti, integri e visibili. Un cartello sbiadito, coperto da scaffalature o un’uscita di emergenza ostruita equivalgono a una segnaletica assente. La verifica periodica rientra nei controlli di manutenzione e nella sorveglianza del preposto.

Segnaletica gestuale e luminosa/acustica

Accanto ai cartelli, il Titolo V disciplina forme di segnalazione dinamiche, da usare quando il messaggio deve essere temporaneo o adattarsi al momento dell’ operazione.

Segnaletica gestuale

È costituita da movimenti o posizioni convenzionali delle braccia e delle mani per guidare chi compie manovre che comportano un rischio, tipicamente nelle operazioni di sollevamento e movimentazione carichicon gru, carriponte o autogru. L’Allegato XXXII codifica i gesti (inizio operazioni, alt/arresto, fine, sollevare, abbassare, distanza orizzontale, pericolo). Il segnalatore (o «moviere») deve essere chiaramente visibile e dedicarsi esclusivamente alla guida delle manovre.

Segnali luminosi e acustici

I segnali luminosiemettono luce per attirare l’attenzione su un pericolo o per attivare un comando (lampeggianti dei mezzi, semafori di area). I segnali acusticisono codici sonori – diversi dalla voce umana – come sirene di allarme o segnali di retromarcia dei carrelli. La comunicazione verbaleusa invece messaggi vocali prestabiliti (parole brevi e univoche come «via», «alt», «stop»). Questi segnali devono essere percepibili nell’ambiente di lavoro: un segnale acustico va tarato sul rumore di fondo, tema collegato alla valutazione del rischio rumore.

Formazione e informazione dei lavoratori

Installare la segnaletica non esaurisce l’obbligo: l’art. 164 impone al datore di lavoro di provvedere affinché i lavoratori (e i loro rappresentanti) siano informati e formati sul significato della segnaletica e sui comportamenti da tenere. La formazione è particolarmente importante quando il messaggio passa attraverso gesti o parole, perché in quei casi un fraintendimento può tradursi in un infortunio immediato.

In pratica, l’informazione sulla segnaletica si integra nel percorso di formazione obbligatoriadei lavoratori previsto dall’Accordo Stato-Regioni. Va inoltre ricordato che il quadro formativo è in evoluzione: il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025ha riordinato durate, contenuti e modalità dei corsi, con un periodo transitorio per l’adeguamento. Per orientarsi conviene leggere cosa cambia con la scadenza del 24 maggio 2026. La spiegazione della segnaletica resta comunque un contenuto trasversale a tutti i moduli, dalla formazione generale a quella specifica per mansione.

Sanzioni per l’assenza o l’inadeguatezza della segnaletica

L’art. 165 del D.Lgs. 81/08 prevede sanzioni penali a carico del datore di lavoro e del dirigente. Gli importi indicati sono quelli vigenti, già rivalutati ai sensi del decreto del Ministero del Lavoro che ha aggiornato le ammende in materia di salute e sicurezza.

ViolazioneOggettoSanzione
Art. 163Mancato ricorso alla segnaletica obbligatoriaArresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro
Art. 164Mancata informazione e formazione sulla segnaleticaArresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.067,88 a 5.695,36 euro

La violazione di più prescrizioni omogenee in materia di segnaletica è in genere ricondotta a un’unica violazione. Resta il fatto che, in caso di infortunio, l’assenza o l’inadeguatezza della segnaletica diventa un elemento aggravante nella valutazione delle responsabilità. Per il quadro completo delle altre sanzioni puoi consultare la guida agli obblighi del datore di lavoro.

Checklist operativa per il datore di lavoro

Prima di una verifica interna o di un’ispezione, vale la pena ripercorrere questi punti:

  • la segnaletica è coerente con i rischi individuati nel DVR;
  • vie e uscite di emergenza, estintori e idranti sono segnalati e non ostruiti;
  • i cartelli di obbligo DPI sono presenti dove i DPI sono richiesti;
  • i pittogrammi rispettano forme e colori degli allegati XXIV-XXXII;
  • i cartelli sono integri, puliti e ben visibili;
  • i lavoratori sono stati informati e formati sul significato della segnaletica e dei segnali gestuali;
  • la segnaletica viene aggiornata quando cambiano layout, lavorazioni o mansioni.

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Domande frequenti

Quando è obbligatoria la segnaletica di sicurezza sul lavoro?

L'art. 163 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che il datore di lavoro ricorre alla segnaletica di sicurezza quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure tecniche, metodi o sistemi di organizzazione del lavoro, ovvero con mezzi di protezione collettiva. La segnaletica integra le misure di prevenzione, non le sostituisce: serve a segnalare un pericolo residuo, un divieto, una prescrizione o un percorso di emergenza.

Cosa significano i colori della segnaletica di sicurezza?

Il rosso indica divieto, pericolo-allarme e materiale antincendio; il giallo o giallo-arancio indica avvertimento (attenzione, cautela); l’azzurro indica prescrizione (un comportamento o un’azione obbligatoria, come indossare i DPI); il verde indica salvataggio, soccorso e situazione di sicurezza (uscite di emergenza, primo soccorso).

Quali sono le tipologie di cartelli di sicurezza?

I cartelli si distinguono per forma e colore: divieto (rotondi, bordo rosso, pittogramma nero su bianco), avvertimento (triangolari, gialli con bordo nero), prescrizione (rotondi, azzurri con pittogramma bianco), salvataggio o soccorso (rettangolari/quadrati, verdi) e antincendio (rettangolari/quadrati, rossi). Le forme e i pittogrammi sono definiti negli Allegati da XXIV a XXXII del D.Lgs. 81/08.

I lavoratori devono essere formati sulla segnaletica di sicurezza?

Sì. L'art. 164 del D.Lgs. 81/08 impone al datore di lavoro di informare e formare i lavoratori sul significato della segnaletica, in particolare quando comporta l'uso di gesti o parole, e sui comportamenti generali e specifici da seguire. L'informazione sulla segnaletica rientra a pieno titolo negli obblighi formativi previsti dall'Accordo Stato-Regioni.

Quali sono le sanzioni per la mancanza di segnaletica di sicurezza?

L'art. 165 del D.Lgs. 81/08 punisce il datore di lavoro e il dirigente con l'arresto da tre a sei mesi o l'ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro per la violazione dell'art. 163, e con l'arresto da due a quattro mesi o l'ammenda da 1.067,88 a 5.695,36 euro per la violazione dell'art. 164 (importi rivalutati). La verifica della segnaletica è quindi un punto sensibile in caso di ispezione.