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Dirigente per la sicurezza

Il dirigente per la sicurezza è la persona che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa (art. 2, comma 1, lett. d). I suoi obblighi specifici sono elencati all’art. 18, in gran parte sovrapponibili a quelli del datore di lavoro.

Aggiornato il 2026-06-20

Revisione a cura di Ing. Marco BianchiRSPP / Consulente sicurezza sul lavoro

Chi è il dirigente secondo il Testo Unico

L’art. 2, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 81/08 definisce dirigente la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa. La qualifica è sostanziale, non meramente contrattuale: rileva l’effettivo esercizio di poteri organizzativi e di spesa nell’ambito assegnato, a prescindere dall’inquadramento formale. Per questo la giurisprudenza riconosce anche il dirigente di fatto, che risponde degli obblighi quando esercita in concreto poteri direttivi.

Gli obblighi del dirigente (art. 18)

L’art. 18 attribuisce a datore di lavoro e dirigente un nucleo comune di obblighi, ciascuno nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze:

Obbligo (art. 18)Contenuto
Nomina del medico competenteQuando ricorre l’obbligo di sorveglianza sanitaria
Designazione addetti emergenzeAntincendio, evacuazione, primo soccorso (art. 43)
Fornitura dei DPIDotazione e verifica dell’uso effettivo
Informazione, formazione e addestramentoGarantire i percorsi previsti dagli artt. 36-37
VigilanzaSull’osservanza delle misure e sull’uso corretto di attrezzature e DPI

Restano in capo al solo datore di lavoro i due obblighi non delegabili dell’art. 17 (valutazione dei rischi e designazione del RSPP), che il dirigente non può assumere. Il dirigente risponde delle violazioni degli obblighi a lui riferibili con le sanzioni previste dall’art. 55.

Poteri, prova documentale e responsabilità

La nomina formale non basta: il dirigente deve disporre di poteri gerarchici reali, autonomia di spesa, tempo e informazioni. In caso di ispezione contano la coerenza tra ruolo assegnato, formazione ricevuta (art. 37, comma 7) e attività effettivamente svolta: organigramma della sicurezza, lettere di incarico, verbali di vigilanza e procedure sono le evidenze che dimostrano l’assolvimento degli obblighi e delimitano le rispettive responsabilità rispetto a datore di lavoro e preposti.

Domande frequenti

Chi è il dirigente per la sicurezza?

È la persona che, per competenze professionali e con poteri gerarchici e funzionali adeguati, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa (art. 2, comma 1, lett. d).

Che differenza c’è tra dirigente e datore di lavoro?

Il datore di lavoro è il vertice titolare dei poteri decisionali e di spesa e ha i due obblighi non delegabili dell’art. 17; il dirigente attua le direttive nell’ambito assegnato e condivide con il datore gli obblighi dell’art. 18.

Quali obblighi ha il dirigente per la sicurezza?

Quelli dell’art. 18 nell’ambito delle proprie attribuzioni: nomina del medico competente, designazione degli addetti alle emergenze, fornitura dei DPI, garanzia di informazione e formazione e vigilanza sull’osservanza delle misure.

Il dirigente deve seguire una formazione specifica?

Sì. L’art. 37, comma 7, prevede per dirigenti e preposti una formazione adeguata e specifica al ruolo e ai rischi, con i contenuti definiti dall’Accordo Stato-Regioni.

Esiste il dirigente di fatto?

Sì. Chi esercita in concreto poteri direttivi e organizzativi, anche senza investitura formale, è considerato dirigente di fatto e risponde dei relativi obblighi e responsabilità.

Riferimenti normativi

  • Art. 2 D.Lgs. 81/08
  • Art. 17 D.Lgs. 81/08
  • Art. 18 D.Lgs. 81/08
  • Art. 37 D.Lgs. 81/08
  • Art. 55 D.Lgs. 81/08

Sinonimi

dirigente delegato, dirigente aziendale, dirigente di fatto

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