Chi è il dirigente secondo il Testo Unico
L’art. 2, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 81/08 definisce dirigente la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa. La qualifica è sostanziale, non meramente contrattuale: rileva l’effettivo esercizio di poteri organizzativi e di spesa nell’ambito assegnato, a prescindere dall’inquadramento formale. Per questo la giurisprudenza riconosce anche il dirigente di fatto, che risponde degli obblighi quando esercita in concreto poteri direttivi.
Gli obblighi del dirigente (art. 18)
L’art. 18 attribuisce a datore di lavoro e dirigente un nucleo comune di obblighi, ciascuno nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze:
| Obbligo (art. 18) | Contenuto |
|---|---|
| Nomina del medico competente | Quando ricorre l’obbligo di sorveglianza sanitaria |
| Designazione addetti emergenze | Antincendio, evacuazione, primo soccorso (art. 43) |
| Fornitura dei DPI | Dotazione e verifica dell’uso effettivo |
| Informazione, formazione e addestramento | Garantire i percorsi previsti dagli artt. 36-37 |
| Vigilanza | Sull’osservanza delle misure e sull’uso corretto di attrezzature e DPI |
Restano in capo al solo datore di lavoro i due obblighi non delegabili dell’art. 17 (valutazione dei rischi e designazione del RSPP), che il dirigente non può assumere. Il dirigente risponde delle violazioni degli obblighi a lui riferibili con le sanzioni previste dall’art. 55.
Poteri, prova documentale e responsabilità
La nomina formale non basta: il dirigente deve disporre di poteri gerarchici reali, autonomia di spesa, tempo e informazioni. In caso di ispezione contano la coerenza tra ruolo assegnato, formazione ricevuta (art. 37, comma 7) e attività effettivamente svolta: organigramma della sicurezza, lettere di incarico, verbali di vigilanza e procedure sono le evidenze che dimostrano l’assolvimento degli obblighi e delimitano le rispettive responsabilità rispetto a datore di lavoro e preposti.
Domande frequenti
Chi è il dirigente per la sicurezza?
È la persona che, per competenze professionali e con poteri gerarchici e funzionali adeguati, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa (art. 2, comma 1, lett. d).
Che differenza c’è tra dirigente e datore di lavoro?
Il datore di lavoro è il vertice titolare dei poteri decisionali e di spesa e ha i due obblighi non delegabili dell’art. 17; il dirigente attua le direttive nell’ambito assegnato e condivide con il datore gli obblighi dell’art. 18.
Quali obblighi ha il dirigente per la sicurezza?
Quelli dell’art. 18 nell’ambito delle proprie attribuzioni: nomina del medico competente, designazione degli addetti alle emergenze, fornitura dei DPI, garanzia di informazione e formazione e vigilanza sull’osservanza delle misure.
Il dirigente deve seguire una formazione specifica?
Sì. L’art. 37, comma 7, prevede per dirigenti e preposti una formazione adeguata e specifica al ruolo e ai rischi, con i contenuti definiti dall’Accordo Stato-Regioni.
Esiste il dirigente di fatto?
Sì. Chi esercita in concreto poteri direttivi e organizzativi, anche senza investitura formale, è considerato dirigente di fatto e risponde dei relativi obblighi e responsabilità.
Riferimenti normativi
- Art. 2 D.Lgs. 81/08
- Art. 17 D.Lgs. 81/08
- Art. 18 D.Lgs. 81/08
- Art. 37 D.Lgs. 81/08
- Art. 55 D.Lgs. 81/08
Sinonimi
dirigente delegato, dirigente aziendale, dirigente di fatto
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- Termine
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Il RSPP è la figura tecnica designata dal datore di lavoro per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione. È obbligatorio in ogni azienda, può essere interno o esterno e collabora alla valutazione dei rischi e all’elaborazione delle misure di sicurezza ai sensi degli artt. 31-33 del D.Lgs. 81/08.
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RLS — Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Il RLS è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, eletto o designato per rappresentare i lavoratori sugli aspetti di salute e sicurezza. È obbligatorio in ogni azienda e dispone di diritti di consultazione, accesso e informazione previsti dagli artt. 47-50 del D.Lgs. 81/08.
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Medico Competente (MC)
Il medico competente è il medico specializzato in medicina del lavoro che il datore di lavoro nomina quando la valutazione dei rischi richiede la sorveglianza sanitaria. Effettua le visite, esprime i giudizi di idoneità e collabora alla prevenzione ai sensi degli artt. 38-42 del D.Lgs. 81/08.
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CSP — Coordinatore Sicurezza in fase di Progettazione
Il CSP è il tecnico nominato dal committente nei cantieri con più imprese che redige il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il fascicolo dell’opera durante la progettazione. Deve possedere i requisiti dell’art. 98 D.Lgs. 81/08 e svolge i compiti elencati all’art. 91.