Inquadramento e principio di equiparazione
Nella somministrazione di lavoro intervengono tre soggetti: l’agenzia somministratrice (datore di lavoro formale), l’utilizzatore (dove il lavoratore opera) e il lavoratore. L’art. 3, comma 5, del D.Lgs. 81/08 stabilisce che ai lavoratori somministrati si applica la disciplina del Testo Unico: ai fini prevenzionistici sono equiparati ai lavoratori dipendenti dell’utilizzatore. Il rischio specifico va valutato e trattato esattamente come per il personale interno, perché spesso questi lavoratori entrano in contesti nuovi con minore esperienza dell’ambiente.
Ripartizione degli obblighi
Il D.Lgs. 81/2015 (artt. 30-40, disciplina della somministrazione) ripartisce gli obblighi tra le parti, che possono in parte essere regolati nel contratto commerciale:
| Obbligo | Soggetto responsabile |
|---|---|
| Informazione su rischi generali e attività | Somministratore (può delegare all’utilizzatore) |
| Formazione e addestramento sui rischi specifici | Utilizzatore |
| Fornitura e gestione dei DPI | Utilizzatore |
| Sorveglianza sanitaria per mansioni a rischio | Utilizzatore |
| Tutela assicurativa INAIL e contributiva | Somministratore (datore formale) |
In ogni caso resta in capo all’utilizzatore l’obbligo generale di garantire condizioni di lavoro sicure e di integrare il lavoratore nelle procedure di emergenza, come per qualunque dipendente.
Buone prassi operative
Per dimostrare la conformità in caso di ispezione è essenziale tracciare la consegna delle informazioni, gli attestati di formazione specifica (art. 37), le consegne nominative dei DPI e gli esiti della sorveglianza sanitaria. Una procedura di accoglienza per i somministrati (con verifica della formazione già posseduta e integrazione di quella mancante) riduce il rischio di lacune formative e di responsabilità in caso di infortunio.
Domande frequenti
Chi è il datore di lavoro del lavoratore somministrato?
Formalmente è l’agenzia somministratrice, ma ai fini della sicurezza il lavoratore è equiparato ai dipendenti dell’impresa utilizzatrice, dove opera materialmente (art. 3, comma 5).
Chi forma il lavoratore somministrato sui rischi specifici?
La formazione e l’addestramento sui rischi specifici della mansione e dell’ambiente di lavoro spettano all’utilizzatore; l’informazione generale può essere a carico del somministratore.
Chi fornisce i DPI al lavoratore somministrato?
L’utilizzatore, che deve garantire i dispositivi di protezione individuale adeguati alla mansione e verificarne l’uso effettivo, come per i propri dipendenti.
Il somministrato è soggetto a sorveglianza sanitaria?
Sì, quando la mansione lo richiede: la sorveglianza sanitaria è a carico dell’utilizzatore, in coerenza con i rischi valutati nel DVR.
Chi paga l’assicurazione INAIL del somministrato?
Gli obblighi assicurativi e contributivi restano in capo al somministratore, che è il datore di lavoro formale del rapporto.
Riferimenti normativi
- Art. 3 D.Lgs. 81/08
- Art. 37 D.Lgs. 81/08
- D.Lgs. 81/2015
Sinonimi
interinale, lavoratore in somministrazione, lavoratore agenzia
Link correlati
- Datore di lavoro(glossario)
- Formazione specifica(glossario)
- Sorveglianza sanitaria(glossario)
- D.Lgs. 81/08 — Testo Unico(normativa)
- Formazione sicurezza(servizio)
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- Termine
Preposto
Il preposto è chi sovrintende all’attività lavorativa e vigila sull’attuazione delle direttive di sicurezza, controllandone l’esecuzione. Dal D.L. 146/2021 deve essere individuato dal datore di lavoro e ha l’obbligo di interrompere i lavori in caso di pericolo grave (artt. 2 e 19 D.Lgs. 81/08).
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Dirigente per la Sicurezza
Il dirigente per la sicurezza è chi attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa, con autonomia decisionale e di spesa. È destinatario diretto di molti obblighi dell’art. 18 del D.Lgs. 81/08, nei limiti delle proprie attribuzioni.
- Termine
Preposto formato
Il preposto è il lavoratore che, per competenza professionale e nei limiti dei poteri gerarchici, sovrintende all’attività e ne garantisce l’attuazione (art. 2). Dopo la riforma della Legge 215/2021 deve essere individuato dal datore di lavoro, ricevere formazione aggiornata almeno ogni due anni e intervenire fino a interrompere l’attività in caso di pericolo grave.
- Termine
Formatore qualificato sicurezza
Formatore qualificato sicurezza: Docente in materia di salute e sicurezza che possiede requisiti di esperienza, competenza didattica e aggiornamento previsti dai criteri nazionali.