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Lavoratore somministrato

Il lavoratore somministrato è inviato da un’agenzia per il lavoro (somministratore) presso un’impresa utilizzatrice. Ai fini della sicurezza è equiparato ai dipendenti dell’utilizzatore (art. 3, comma 5, D.Lgs. 81/08): obblighi di informazione, formazione, DPI e sorveglianza sanitaria sono ripartiti tra somministratore e utilizzatore secondo il D.Lgs. 81/2015.

Aggiornato il 2026-06-21

Revisione a cura di Ing. Marco BianchiRSPP / Consulente sicurezza sul lavoro

Inquadramento e principio di equiparazione

Nella somministrazione di lavoro intervengono tre soggetti: l’agenzia somministratrice (datore di lavoro formale), l’utilizzatore (dove il lavoratore opera) e il lavoratore. L’art. 3, comma 5, del D.Lgs. 81/08 stabilisce che ai lavoratori somministrati si applica la disciplina del Testo Unico: ai fini prevenzionistici sono equiparati ai lavoratori dipendenti dell’utilizzatore. Il rischio specifico va valutato e trattato esattamente come per il personale interno, perché spesso questi lavoratori entrano in contesti nuovi con minore esperienza dell’ambiente.

Ripartizione degli obblighi

Il D.Lgs. 81/2015 (artt. 30-40, disciplina della somministrazione) ripartisce gli obblighi tra le parti, che possono in parte essere regolati nel contratto commerciale:

ObbligoSoggetto responsabile
Informazione su rischi generali e attivitàSomministratore (può delegare all’utilizzatore)
Formazione e addestramento sui rischi specificiUtilizzatore
Fornitura e gestione dei DPIUtilizzatore
Sorveglianza sanitaria per mansioni a rischioUtilizzatore
Tutela assicurativa INAIL e contributivaSomministratore (datore formale)

In ogni caso resta in capo all’utilizzatore l’obbligo generale di garantire condizioni di lavoro sicure e di integrare il lavoratore nelle procedure di emergenza, come per qualunque dipendente.

Buone prassi operative

Per dimostrare la conformità in caso di ispezione è essenziale tracciare la consegna delle informazioni, gli attestati di formazione specifica (art. 37), le consegne nominative dei DPI e gli esiti della sorveglianza sanitaria. Una procedura di accoglienza per i somministrati (con verifica della formazione già posseduta e integrazione di quella mancante) riduce il rischio di lacune formative e di responsabilità in caso di infortunio.

Domande frequenti

Chi è il datore di lavoro del lavoratore somministrato?

Formalmente è l’agenzia somministratrice, ma ai fini della sicurezza il lavoratore è equiparato ai dipendenti dell’impresa utilizzatrice, dove opera materialmente (art. 3, comma 5).

Chi forma il lavoratore somministrato sui rischi specifici?

La formazione e l’addestramento sui rischi specifici della mansione e dell’ambiente di lavoro spettano all’utilizzatore; l’informazione generale può essere a carico del somministratore.

Chi fornisce i DPI al lavoratore somministrato?

L’utilizzatore, che deve garantire i dispositivi di protezione individuale adeguati alla mansione e verificarne l’uso effettivo, come per i propri dipendenti.

Il somministrato è soggetto a sorveglianza sanitaria?

Sì, quando la mansione lo richiede: la sorveglianza sanitaria è a carico dell’utilizzatore, in coerenza con i rischi valutati nel DVR.

Chi paga l’assicurazione INAIL del somministrato?

Gli obblighi assicurativi e contributivi restano in capo al somministratore, che è il datore di lavoro formale del rapporto.

Riferimenti normativi

  • Art. 3 D.Lgs. 81/08
  • Art. 37 D.Lgs. 81/08
  • D.Lgs. 81/2015

Sinonimi

interinale, lavoratore in somministrazione, lavoratore agenzia

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