La marcatura CE è l'attestazione, apposta dal fabbricante sotto la propria responsabilità, che una macchina soddisfa tutti i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute (RES) previsti dalla legislazione europea applicabile. Per le macchine il riferimento è la Direttiva 2006/42/CE, recepita in Italia con il D.Lgs. 17/2010; dal 20 gennaio 2027 sarà sostituita dal Regolamento UE 2023/1230. La marcatura non è un "bollino di qualità" rilasciato da un ente terzo: nella maggior parte dei casi è il fabbricante stesso che, completata la valutazione di conformità, dichiara la rispondenza ai requisiti.
La marcatura CE deve essere apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sulla macchina, accanto al nome e indirizzo del fabbricante, alla designazione della serie o del tipo, all'eventuale numero di serie e all'anno di costruzione. Presupposti indispensabili sono la redazione del fascicolo tecnico, l'elaborazione delle istruzioni per l'uso nella lingua del Paese di utilizzo e la firma della dichiarazione CE di conformità. Per le macchine elencate nell'Allegato IV (particolarmente pericolose, come presse o seghe circolari) la procedura può richiedere il coinvolgimento di un Organismo Notificato.
Per il datore di lavoro che acquista o noleggia una macchina, la presenza della marcatura CE e della relativa documentazione è il primo controllo da effettuare ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. 81/08, che impone l'uso di attrezzature conformi alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive di prodotto. Una marcatura CE apposta indebitamente, mancante o non supportata da fascicolo tecnico e dichiarazione di conformità espone sia il fabbricante sia l'utilizzatore a responsabilità in caso di infortunio o ispezione.
Riferimenti normativi
- Direttiva 2006/42/CE
- D.Lgs. 17/2010
- Regolamento UE 2023/1230
- Art. 70 D.Lgs. 81/08
Sinonimi
Marcatura CE macchinari, CE marking macchine
Link correlati
- Direttiva macchine 2006/42/CE(glossario)
- Fascicolo tecnico macchina(glossario)
- Dichiarazione CE di conformità(glossario)
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Regolamento macchine UE 2023/1230
Il Regolamento UE 2023/1230 sostituirà la Direttiva 2006/42/CE dal 20 gennaio 2027, aggiornando i requisiti di sicurezza delle macchine a digitalizzazione, IA e cybersicurezza.
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Attrezzatura a pressione (PED)
Le attrezzature a pressione (recipienti, tubazioni, generatori) sono disciplinate dalla Direttiva PED 2014/68/UE per l'immissione sul mercato e da specifici obblighi di verifica in esercizio nel D.Lgs. 81/08.
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Fascicolo tecnico
Il fascicolo tecnico è la raccolta documentale che il fabbricante di una macchina deve costituire e conservare per dimostrare la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e salute. È prescritto dalla Direttiva Macchine (oggi Regolamento UE 2023/1230) ed è la base su cui poggiano la dichiarazione di conformità e la marcatura CE.
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Dichiarazione di conformità CE
La dichiarazione CE di conformità è il documento con cui il fabbricante (o il mandatario stabilito nell’UE) attesta, sotto la propria responsabilità, che il prodotto soddisfa i requisiti essenziali delle direttive/regolamenti applicabili. Accompagna la marcatura CE ed è la prima evidenza richiesta dall’art. 70 del D.Lgs. 81/08 per le attrezzature di lavoro.