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PAV — Persona Avvertita

La PAV (Persona Avvertita) è il lavoratore adeguatamente avvisato e istruito da una Persona Esperta per metterlo in grado di evitare i pericoli dei lavori elettrici, secondo la norma CEI 11-27.

Aggiornato il 2026-06-18

La Persona Avvertita (PAV) è la figura che, pur non avendo l'autonomia e l'esperienza complete della Persona Esperta (PES), è stata sufficientemente avvisata e istruita sui rischi elettrici da poter operare in sicurezza. La PAV non lavora in piena autonomia decisionale: agisce di norma sotto la supervisione di una PES, oppure entro istruzioni e procedure ben definite, ed è in grado di riconoscere e di evitare i pericoli che l'elettricità può creare.

Come per la PES, anche la PAV è una qualifica attribuita formalmente dal datore di lavoro sulla base di istruzione, addestramento ed esperienza, e va circoscritta a un determinato ambito di lavori e livelli di tensione. La formazione di riferimento è quella indicata dalla norma CEI 11-27, che distingue chiaramente le competenze richieste a PES e a PAV e i compiti che ciascuna figura può assumere (preposto ai lavori, addetto ai lavori, ecc.).

La corretta individuazione di PES e PAV è uno degli esiti attesi della valutazione del rischio elettrico e si collega agli obblighi di formazione e addestramento del D.Lgs. 81/08 (artt. 36, 37 e 73). Attribuire la qualifica PAV a chi non ha ricevuto adeguata istruzione, o farla operare al di fuori dell'ambito assegnato, espone l'azienda a responsabilità in caso di infortunio da contatto elettrico o arco elettrico.

Riferimenti normativi

  • Norma CEI 11-27
  • Art. 82 D.Lgs. 81/08
  • Art. 37 D.Lgs. 81/08

Sinonimi

Persona Avvertita, Persona avvertita lavori elettrici

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