Il piano di emergenza ed evacuazione (PEE) è il documento operativo che stabilisce, prima che accada l'emergenza, chi fa cosa e come, in modo da proteggere le persone e contenere i danni. Discende dall'obbligo di gestione delle emergenze previsto dall'art. 43 del D.Lgs. 81/08 e i suoi contenuti sono dettagliati dalla disciplina sulla gestione della sicurezza antincendio in esercizio (D.M. 2 settembre 2021). Definire e predisporre il piano è obbligatorio nelle attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco e, in generale, dove la valutazione dei rischi lo renda necessario in funzione del numero di occupanti e della complessità dei luoghi.
Un piano efficace descrive gli scenari di emergenza prevedibili (incendio, esplosione, allagamento, terremoto, emergenza sanitaria, minaccia esterna), le azioni da compiere per ciascuno, il sistema di allarme e di comunicazione, i compiti specifici degli addetti antincendio e di primo soccorso e del coordinatore dell'emergenza, le modalità di chiamata dei soccorsi esterni, le vie di esodo e le uscite di emergenza, la procedura di evacuazione e il punto di raccolta dove effettuare l'appello. Va inoltre prevista la gestione di persone con difficoltà motorie, sensoriali o cognitive e dei visitatori non addestrati.
Il piano deve essere accompagnato dalle planimetrie di emergenza affisse nei locali, comunicato e spiegato a tutti i lavoratori e tenuto aggiornato a fronte di modifiche dei luoghi, dei processi o dell'organizzazione. La sua validità si verifica attraverso le prove di evacuazione periodiche, i cui esiti possono imporre revisioni. Un PEE non è un adempimento formale da archiviare: è uno strumento vivo che funziona solo se le persone lo conoscono e lo hanno provato.
Riferimenti normativi
- Art. 43 D.Lgs. 81/08
- Art. 18 D.Lgs. 81/08
- D.M. 02/09/2021
Sinonimi
PEE, piano di emergenza, piano di evacuazione
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Addetto Antincendio
L’addetto antincendio è il lavoratore designato dal datore di lavoro per attuare le misure di prevenzione incendi, di lotta antincendio e di gestione delle emergenze ed evacuazione. La designazione è obbligatoria (artt. 18 e 46 D.Lgs. 81/08) e la formazione è graduata in tre livelli dal D.M. 2/9/2021.
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Coordinatore emergenza
Il coordinatore dell’emergenza è la figura che dirige e coordina le azioni della squadra di emergenza durante un’evacuazione o un evento critico: dà l’allarme, gestisce l’esodo, tiene i contatti con i soccorsi esterni. Non è una figura nominativamente prevista dagli artt. 18 e 43, ma discende dall’organizzazione della gestione dell’emergenza richiesta dal D.M. 2 settembre 2021.
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Squadra di emergenza
La squadra di emergenza è l’insieme dei lavoratori che il datore di lavoro designa per attuare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione, salvataggio e primo soccorso (artt. 18 e 43). La designazione è obbligatoria e i designati non possono rifiutare l’incarico se non per giustificato motivo.
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Piano di emergenza ed evacuazione
Il piano di emergenza ed evacuazione (PEE) è il documento che definisce le procedure da attuare in caso di emergenza — incendio, evacuazione, primo soccorso — indicando ruoli, allarme, vie di esodo e gestione delle persone presenti. È previsto dall'art. 43 del D.Lgs. 81/08 e dettagliato dal D.M. 2/09/2021.