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Preposto: obblighi e nuove responsabilità dopo le modifiche al D.Lgs. 81/08

Il preposto sovrintende e vigila sull’attività lavorativa garantendo l’attuazione delle direttive ricevute. Le modifiche introdotte dalla L. 215/2021 hanno rafforzato il suo ruolo di vigilanza attiva e l’obbligo di individuazione da parte del datore di lavoro.

Aggiornato il 2026-06-20 · Team 123Sicurezza

Revisione a cura di Ing. Marco BianchiRSPP / Consulente sicurezza sul lavoro

Chi è il preposto

Il preposto è definito dall’art. 2 del D.Lgs. 81/08 come la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione e esercitando un funzionale potere di iniziativa. Non è una nomina “onorifica”: il ruolo si lega all’effettiva funzione di sovrintendere ad altri lavoratori.

Gli obblighi (art. 19)

L’art. 19 elenca gli obblighi del preposto, tra cui sovrintendere e vigilare sull’osservanza degli obblighi da parte dei singoli lavoratori, verificare l’uso corretto dei DPI e delle attrezzature, segnalare le deficienze rilevate e, in caso di emergenza, fornire istruzioni adeguate. Il preposto si astiene dall’ordinare o consentire la ripresa dell’attività in presenza di una situazione di pericolo.

Le novità della L. 215/2021

La legge 215/2021 (conversione del D.L. 146/2021) ha rafforzato il ruolo del preposto su due fronti. In primo luogo, ha reso obbligatoria l’individuazione del preposto: l’art. 18 prevede che il datore di lavoro e i dirigenti individuino il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza. In secondo luogo, ha trasformato l’obbligo di vigilanza in vigilanza attiva: il preposto deve intervenire per modificare il comportamento non conforme, fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza, e in caso di mancato adeguamento o persistenza dell’inosservanza interrompere l’attività del lavoratore informando i superiori. Resta inoltre rafforzato l’obbligo di formazione specifica e aggiornamento del preposto.

Domande frequenti

Cosa ha cambiato la L. 215/2021 per il preposto?

Ha reso obbligatoria l’individuazione del preposto da parte del datore di lavoro e ha trasformato la sua vigilanza in vigilanza attiva, con dovere di intervenire e, se necessario, interrompere l’attività non conforme.

Il preposto può interrompere il lavoro?

Sì. In caso di persistente inosservanza delle disposizioni di sicurezza, il preposto deve interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti.

Il preposto va nominato per iscritto?

La norma parla di “individuazione”: è fortemente raccomandato formalizzarla per iscritto per dare certezza al ruolo, ai poteri e ai compiti, anche se la giurisprudenza riconosce il preposto “di fatto”.

Che formazione deve avere il preposto?

Oltre alla formazione di lavoratore, il preposto deve seguire la formazione specifica aggiuntiva prevista dall’art. 37 e dagli accordi Stato-Regioni, con aggiornamento periodico.

Qual è la differenza tra preposto e dirigente?

Il dirigente attua le direttive del datore organizzando l’attività e vigilando; il preposto sovrintende in concreto al lavoro dei singoli lavoratori e ne controlla l’esecuzione, con poteri gerarchici più limitati.

Riferimenti normativi

  • Art. 19 D.Lgs. 81/08
  • Art. 18 D.Lgs. 81/08
  • Art. 2 D.Lgs. 81/08
  • L. 215/2021

Sinonimi

Preposto, Preposto alla sicurezza, Capo squadra

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