Chi è il preposto
Il preposto è definito dall’art. 2 del D.Lgs. 81/08 come la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione e esercitando un funzionale potere di iniziativa. Non è una nomina “onorifica”: il ruolo si lega all’effettiva funzione di sovrintendere ad altri lavoratori.
Gli obblighi (art. 19)
L’art. 19 elenca gli obblighi del preposto, tra cui sovrintendere e vigilare sull’osservanza degli obblighi da parte dei singoli lavoratori, verificare l’uso corretto dei DPI e delle attrezzature, segnalare le deficienze rilevate e, in caso di emergenza, fornire istruzioni adeguate. Il preposto si astiene dall’ordinare o consentire la ripresa dell’attività in presenza di una situazione di pericolo.
Le novità della L. 215/2021
La legge 215/2021 (conversione del D.L. 146/2021) ha rafforzato il ruolo del preposto su due fronti. In primo luogo, ha reso obbligatoria l’individuazione del preposto: l’art. 18 prevede che il datore di lavoro e i dirigenti individuino il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza. In secondo luogo, ha trasformato l’obbligo di vigilanza in vigilanza attiva: il preposto deve intervenire per modificare il comportamento non conforme, fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza, e in caso di mancato adeguamento o persistenza dell’inosservanza interrompere l’attività del lavoratore informando i superiori. Resta inoltre rafforzato l’obbligo di formazione specifica e aggiornamento del preposto.
Domande frequenti
Cosa ha cambiato la L. 215/2021 per il preposto?
Ha reso obbligatoria l’individuazione del preposto da parte del datore di lavoro e ha trasformato la sua vigilanza in vigilanza attiva, con dovere di intervenire e, se necessario, interrompere l’attività non conforme.
Il preposto può interrompere il lavoro?
Sì. In caso di persistente inosservanza delle disposizioni di sicurezza, il preposto deve interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti.
Il preposto va nominato per iscritto?
La norma parla di “individuazione”: è fortemente raccomandato formalizzarla per iscritto per dare certezza al ruolo, ai poteri e ai compiti, anche se la giurisprudenza riconosce il preposto “di fatto”.
Che formazione deve avere il preposto?
Oltre alla formazione di lavoratore, il preposto deve seguire la formazione specifica aggiuntiva prevista dall’art. 37 e dagli accordi Stato-Regioni, con aggiornamento periodico.
Qual è la differenza tra preposto e dirigente?
Il dirigente attua le direttive del datore organizzando l’attività e vigilando; il preposto sovrintende in concreto al lavoro dei singoli lavoratori e ne controlla l’esecuzione, con poteri gerarchici più limitati.
Riferimenti normativi
- Art. 19 D.Lgs. 81/08
- Art. 18 D.Lgs. 81/08
- Art. 2 D.Lgs. 81/08
- L. 215/2021
Sinonimi
Preposto, Preposto alla sicurezza, Capo squadra
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RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Il RSPP è la figura tecnica designata dal datore di lavoro per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione. È obbligatorio in ogni azienda, può essere interno o esterno e collabora alla valutazione dei rischi e all’elaborazione delle misure di sicurezza ai sensi degli artt. 31-33 del D.Lgs. 81/08.
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RLS — Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Il RLS è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, eletto o designato per rappresentare i lavoratori sugli aspetti di salute e sicurezza. È obbligatorio in ogni azienda e dispone di diritti di consultazione, accesso e informazione previsti dagli artt. 47-50 del D.Lgs. 81/08.
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Il medico competente è il medico specializzato in medicina del lavoro che il datore di lavoro nomina quando la valutazione dei rischi richiede la sorveglianza sanitaria. Effettua le visite, esprime i giudizi di idoneità e collabora alla prevenzione ai sensi degli artt. 38-42 del D.Lgs. 81/08.
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CSP — Coordinatore Sicurezza in fase di Progettazione
Il CSP è il tecnico nominato dal committente nei cantieri con più imprese che redige il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il fascicolo dell’opera durante la progettazione. Deve possedere i requisiti dell’art. 98 D.Lgs. 81/08 e svolge i compiti elencati all’art. 91.