La verifica periodica è il controllo obbligatorio cui devono essere sottoposte le attrezzature di lavoro elencate nell'Allegato VII del D.Lgs. 81/08, come gli apparecchi di sollevamento di persone o materiali (gru, ponti sviluppabili, carrelli semoventi), gli idroestrattori, le scale aeree e gli apparecchi a pressione. L'obiettivo è accertare che, nel corso dell'esercizio, l'attrezzatura mantenga nel tempo le condizioni di sicurezza previste, valutandone il degrado e l'efficienza dei dispositivi di sicurezza.
L'obbligo è in capo al datore di lavoro ai sensi dell'art. 71, comma 11, del D.Lgs. 81/08. La prima verifica periodica è effettuata dall'INAIL, che ha 45 giorni per provvedere; decorso inutilmente tale termine il datore di lavoro può rivolgersi ad altri soggetti pubblici o privati abilitati. Le verifiche periodiche successive alla prima sono di competenza delle ASL/ARPA o di soggetti abilitati dal Ministero del Lavoro. Prima della messa in servizio resta inoltre necessaria la richiesta di matricola/denuncia all'INAIL per le attrezzature soggette.
La periodicità dei controlli varia in funzione del tipo di attrezzatura, della sua anzianità e delle condizioni d'uso, secondo le frequenze indicate nello stesso Allegato VII (ad esempio annuale, biennale o triennale). Il datore di lavoro deve conservare gli esiti delle verifiche (verbali) per almeno cinque anni e tenerli a disposizione degli organi di vigilanza. Le verifiche periodiche non sostituiscono i controlli e la manutenzione ordinaria previsti dall'art. 71, commi 4 e 8: sono un controllo aggiuntivo, di natura ispettiva, che si affianca al programma di manutenzione e ai controlli iniziali e successivi a montaggi, riparazioni o eventi eccezionali.
Riferimenti normativi
- Art. 71 D.Lgs. 81/08
- Allegato VII D.Lgs. 81/08
- D.M. 11/04/2011
Sinonimi
Verifiche periodiche INAIL, Verifica attrezzature Allegato VII
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