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Termine · Emergenze

Addetti alle emergenze: designazione antincendio e primo soccorso (artt. 18, 43-46)

Il datore di lavoro deve designare gli addetti alla gestione delle emergenze — antincendio e primo soccorso — come obbligo non delegabile (art. 18). Numero, compiti e formazione derivano dagli artt. 43-46 del D.Lgs. 81/08 e dai decreti attuativi (DM 2/9/2021 e DM 388/2003).

Aggiornato il 2026-06-20 · Team 123Sicurezza

Revisione a cura di Ing. Marco BianchiRSPP / Consulente sicurezza sul lavoro

Un obbligo non delegabile

L'art. 18, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/08 impone al datore di lavoro di designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza. La designazione degli addetti alle emergenze è esplicitamente indicata dall'art. 17, in combinato con l'art. 18, tra gli obblighi del datore di lavoro: il lavoratore designato non può rifiutare la designazione se non per giustificato motivo (art. 43, comma 3).

Antincendio e primo soccorso

AddettoRiferimentoDecreto attuativoFormazione
AntincendioArtt. 18, 43, 46DM 2/9/2021Corsi 4/8/16 ore secondo il livello di rischio incendio
Primo soccorsoArtt. 18, 45DM 388/2003Corsi 12/16 ore secondo il gruppo (A, B, C) dell'azienda

Gli addetti antincendio attuano le misure di prevenzione, gestiscono l'allarme, l'esodo e il primo intervento con i mezzi estinguenti; per le attività più complesse possono dover conseguire l'attestato di idoneità tecnica dei Vigili del Fuoco. Gli addetti al primo soccorso prestano i primi interventi sanitari in attesa del soccorso pubblico; la classificazione dell'azienda in gruppo A, B o C (DM 388/2003) determina durata della formazione e dotazioni (cassetta di primo soccorso o pacchetto di medicazione).

Numero, idoneità e organizzazione

Il numero degli addetti, gli equipaggiamenti e la formazione devono essere adeguati alle dimensioni dell'azienda, ai rischi specifici e alla presenza di lavoratori (art. 43, comma 2). Il datore di lavoro deve garantire la presenza degli addetti durante l'orario di lavoro, prevedendone la sostituzione in caso di assenza, e organizzare i rapporti con i servizi pubblici di emergenza. Nelle imprese fino a un certo numero di lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso e antincendio (art. 34), previa formazione.

Domande frequenti

La designazione degli addetti alle emergenze è delegabile?

La designazione preventiva degli addetti alle emergenze è un obbligo del datore di lavoro (art. 18); rientra nei compiti che la legge pone direttamente in capo a chi dirige l’organizzazione della sicurezza.

Un lavoratore può rifiutare la designazione?

No, salvo giustificato motivo: l’art. 43, comma 3, stabilisce che i lavoratori designati alla gestione delle emergenze non possono rifiutare la designazione se non per giustificato motivo.

Quale formazione serve per gli addetti antincendio?

Corsi di 4, 8 o 16 ore secondo il livello di rischio incendio definito dal DM 2/9/2021, con aggiornamento periodico; per alcune attività è richiesto anche l’attestato di idoneità tecnica dei Vigili del Fuoco.

Come si classifica la formazione di primo soccorso?

In base al gruppo dell’azienda (A, B o C) secondo il DM 388/2003, che determina durata del corso (12 o 16 ore), aggiornamento e dotazioni minime (cassetta di primo soccorso o pacchetto di medicazione).

Quanti addetti alle emergenze servono?

Un numero adeguato alle dimensioni dell’azienda, ai rischi specifici e alla presenza di lavoratori (art. 43, comma 2), garantendone la presenza durante tutto l’orario di lavoro e la sostituzione in caso di assenza.

Il datore di lavoro può fare lui l’addetto alle emergenze?

Sì, nelle aziende che rientrano nei limiti dell’art. 34 il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso e di prevenzione incendi ed evacuazione, previa specifica formazione.

Riferimenti normativi

  • Art. 18 D.Lgs. 81/08
  • Art. 43 D.Lgs. 81/08
  • Art. 45 D.Lgs. 81/08
  • Art. 46 D.Lgs. 81/08
  • DM 2/9/2021
  • DM 388/2003

Sinonimi

Addetti alle emergenze, Addetto antincendio, Addetto primo soccorso, Squadra di emergenza, Designazione addetti emergenza

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