Perché il DVR è un obbligo centrale
La valutazione di tutti i rischi e la conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) sono previste dagli artt. 17 e 28 del D.Lgs. 81/08. La valutazione dei rischi e la designazione dell'RSPP sono gli unici due obblighi non delegabili del datore di lavoro (art. 17): proprio per questo la loro violazione è punita più severamente. Le sanzioni sono graduate dall'art. 55 in funzione della gravità: dalla mancanza totale del DVR fino a carenze di singoli elementi.
Le sanzioni dell’art. 55
L'art. 55 distingue diverse fattispecie. In sintesi, fermo restando l'aggiornamento periodico degli importi:
- omessa valutazione dei rischi e redazione del DVR: arresto del datore di lavoro (pena detentiva), con aggravanti per le attività a rischio elevato (es. esposizione a cancerogeni, sostanze pericolose, atmosfere esplosive, settori ad alto rischio);
- DVR carente di elementi essenziali (es. mancanza delle misure, delle procedure, dei criteri di valutazione): sanzioni di entità inferiore rispetto all'omissione totale, comunque a carico del datore di lavoro;
- omessa nomina dell'RSPP: sanzione specifica, anch'essa relativa a un obbligo non delegabile.
Le sanzioni penali contravvenzionali ammettono di norma la procedura di prescrizione ex D.Lgs. 758/94: l'organo di vigilanza impartisce una prescrizione e, se l'azienda regolarizza nei termini e paga in via amministrativa una somma ridotta, il reato si estingue.
Profili di responsabilità
Oltre alla sanzione penale a carico del datore di lavoro, la mancanza del DVR può attivare la responsabilità amministrativa dell'ente ex D.Lgs. 231/2001 in caso di infortunio grave o mortale, e aggrava la posizione in sede civile e penale. Va inoltre ricordato che il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale (art. 14) può scattare per gravi violazioni, tra cui quelle in materia di valutazione dei rischi indicate nell'Allegato I.
Passi operativi
Verifica l’esistenza e la completezza del DVR
Accerta che l’azienda disponga di un DVR redatto e datato certa, completo dei contenuti dell’art. 28: relazione sulla valutazione, criteri adottati, misure di prevenzione, programma di miglioramento, individuazione di ruoli e mansioni a rischio.
Identifica la fattispecie sanzionatoria
Distingui tra omissione totale del DVR (la più grave, punita con l’arresto), DVR carente di elementi essenziali e omessa nomina dell’RSPP: l’art. 55 gradua le sanzioni in base a questi profili e alla rischiosità dell’attività.
Considera le aggravanti per attività a rischio elevato
Per attività con esposizione a cancerogeni, agenti chimici/biologici pericolosi, atmosfere esplosive o nei settori indicati dalla norma, gli importi e le pene sono aggravati: valuta se l’azienda rientra in queste categorie.
Regolarizza tramite la prescrizione (D.Lgs. 758/94)
Se l’organo di vigilanza ha impartito una prescrizione, predisponi e adotta il DVR nei termini assegnati: l’adempimento e il pagamento della somma ridotta in sede amministrativa estinguono la contravvenzione.
Previeni la sospensione dell’attività
Tieni presente che gravi violazioni in materia di valutazione dei rischi (Allegato I) possono comportare la sospensione dell’attività imprenditoriale ex art. 14: mantenere il DVR aggiornato è la prima difesa.
Aggiorna il DVR e documenta
Aggiorna il DVR a ogni modifica significativa del processo produttivo, dell’organizzazione o a seguito di infortuni rilevanti, conservando evidenza di date, revisioni e consultazione del RLS.
Domande frequenti
Cosa rischia chi non ha il DVR?
L’omessa valutazione dei rischi e redazione del DVR è punita dall’art. 55 con l’arresto del datore di lavoro, con aggravanti per le attività a rischio elevato. È tra le violazioni più gravi del Testo Unico.
Il DVR è delegabile?
No. La valutazione dei rischi e l’elaborazione del DVR, insieme alla designazione dell’RSPP, sono i due obblighi non delegabili del datore di lavoro previsti dall’art. 17.
È possibile estinguere la sanzione regolarizzando?
Sì, di norma tramite la procedura di prescrizione del D.Lgs. 758/94: adempiendo nei termini fissati dall’organo di vigilanza e pagando la somma ridotta, la contravvenzione si estingue.
Un DVR incompleto è sanzionato come la sua assenza?
No. Il DVR carente di elementi essenziali è sanzionato in misura inferiore rispetto all’omissione totale, che resta la fattispecie più grave; entrambe ricadono comunque sul datore di lavoro.
La mancanza del DVR può sospendere l’attività?
Sì. Gravi violazioni in materia di valutazione dei rischi rientrano tra quelle dell’Allegato I che possono determinare la sospensione dell’attività imprenditoriale ai sensi dell’art. 14.
Riferimenti normativi
- Art. 55 D.Lgs. 81/08
- Art. 17 D.Lgs. 81/08
- Art. 28 D.Lgs. 81/08
- Art. 14 D.Lgs. 81/08
Sinonimi
Sanzioni mancato DVR, Sanzioni art. 55, Sanzioni valutazione rischi, Omessa valutazione rischi
Link correlati
- DVR(glossario)
- Datore di lavoro(glossario)
- RSPP(glossario)
- D.Lgs. 81/08 — Testo Unico(normativa)
Continua a leggere
- Guida
Come organizzare la riunione periodica art. 35
La riunione periodica è obbligatoria almeno una volta l'anno nelle aziende con più di 15 lavoratori (art. 35 D.Lgs. 81/08) e riunisce datore di lavoro, RSPP, medico competente e RLS. Prepara agenda e dati, esamina DVR, andamento infortuni ed esiti sanitari, trasforma le criticità in azioni con responsabili e scadenze e verbalizza tutto.
- Termine
Stress lavoro-correlato: valutazione con il metodo INAIL
La valutazione dello stress lavoro-correlato è obbligatoria (art. 28) e segue le indicazioni della Commissione consultiva. Il metodo INAIL articola il percorso in fase preliminare con indicatori oggettivi ed eventuale fase di approfondimento sulla percezione dei lavoratori.
- Termine
Fascicolo dell'opera nei cantieri (art. 91, Allegato XVI)
Il fascicolo dell'opera è il documento, predisposto dal CSP e adeguato dal CSE, che contiene le informazioni utili alla prevenzione dei rischi durante i lavori successivi di manutenzione dell'opera. È previsto dall'art. 91 e strutturato secondo l'Allegato XVI del D.Lgs. 81/08.
- Termine
Tutela della lavoratrice madre e valutazione dei rischi (D.Lgs. 151/2001)
La tutela della lavoratrice in gravidanza e allattamento è disciplinata dal D.Lgs. 151/2001. Il datore di lavoro deve valutare i rischi per la gestante (art. 11) e, in presenza di lavori vietati o pericolosi, modificare le mansioni o le condizioni; se non possibile, l'ispettorato dispone l'astensione anticipata.