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Guida · Sanzioni

Sanzioni per mancato DVR: importi e responsabilità (art. 55)

La mancata redazione del Documento di Valutazione dei Rischi è tra le violazioni più gravi del D.Lgs. 81/08. L'art. 55 prevede l'arresto del datore di lavoro, perché la valutazione dei rischi è un obbligo non delegabile insieme alla nomina dell'RSPP.

Aggiornato il 2026-06-20 · Team 123Sicurezza

Revisione a cura di Ing. Marco BianchiRSPP / Consulente sicurezza sul lavoro

Perché il DVR è un obbligo centrale

La valutazione di tutti i rischi e la conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) sono previste dagli artt. 17 e 28 del D.Lgs. 81/08. La valutazione dei rischi e la designazione dell'RSPP sono gli unici due obblighi non delegabili del datore di lavoro (art. 17): proprio per questo la loro violazione è punita più severamente. Le sanzioni sono graduate dall'art. 55 in funzione della gravità: dalla mancanza totale del DVR fino a carenze di singoli elementi.

Le sanzioni dell’art. 55

L'art. 55 distingue diverse fattispecie. In sintesi, fermo restando l'aggiornamento periodico degli importi:

  • omessa valutazione dei rischi e redazione del DVR: arresto del datore di lavoro (pena detentiva), con aggravanti per le attività a rischio elevato (es. esposizione a cancerogeni, sostanze pericolose, atmosfere esplosive, settori ad alto rischio);
  • DVR carente di elementi essenziali (es. mancanza delle misure, delle procedure, dei criteri di valutazione): sanzioni di entità inferiore rispetto all'omissione totale, comunque a carico del datore di lavoro;
  • omessa nomina dell'RSPP: sanzione specifica, anch'essa relativa a un obbligo non delegabile.

Le sanzioni penali contravvenzionali ammettono di norma la procedura di prescrizione ex D.Lgs. 758/94: l'organo di vigilanza impartisce una prescrizione e, se l'azienda regolarizza nei termini e paga in via amministrativa una somma ridotta, il reato si estingue.

Profili di responsabilità

Oltre alla sanzione penale a carico del datore di lavoro, la mancanza del DVR può attivare la responsabilità amministrativa dell'ente ex D.Lgs. 231/2001 in caso di infortunio grave o mortale, e aggrava la posizione in sede civile e penale. Va inoltre ricordato che il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale (art. 14) può scattare per gravi violazioni, tra cui quelle in materia di valutazione dei rischi indicate nell'Allegato I.

Passi operativi

  1. Verifica l’esistenza e la completezza del DVR

    Accerta che l’azienda disponga di un DVR redatto e datato certa, completo dei contenuti dell’art. 28: relazione sulla valutazione, criteri adottati, misure di prevenzione, programma di miglioramento, individuazione di ruoli e mansioni a rischio.

  2. Identifica la fattispecie sanzionatoria

    Distingui tra omissione totale del DVR (la più grave, punita con l’arresto), DVR carente di elementi essenziali e omessa nomina dell’RSPP: l’art. 55 gradua le sanzioni in base a questi profili e alla rischiosità dell’attività.

  3. Considera le aggravanti per attività a rischio elevato

    Per attività con esposizione a cancerogeni, agenti chimici/biologici pericolosi, atmosfere esplosive o nei settori indicati dalla norma, gli importi e le pene sono aggravati: valuta se l’azienda rientra in queste categorie.

  4. Regolarizza tramite la prescrizione (D.Lgs. 758/94)

    Se l’organo di vigilanza ha impartito una prescrizione, predisponi e adotta il DVR nei termini assegnati: l’adempimento e il pagamento della somma ridotta in sede amministrativa estinguono la contravvenzione.

  5. Previeni la sospensione dell’attività

    Tieni presente che gravi violazioni in materia di valutazione dei rischi (Allegato I) possono comportare la sospensione dell’attività imprenditoriale ex art. 14: mantenere il DVR aggiornato è la prima difesa.

  6. Aggiorna il DVR e documenta

    Aggiorna il DVR a ogni modifica significativa del processo produttivo, dell’organizzazione o a seguito di infortuni rilevanti, conservando evidenza di date, revisioni e consultazione del RLS.

Domande frequenti

Cosa rischia chi non ha il DVR?

L’omessa valutazione dei rischi e redazione del DVR è punita dall’art. 55 con l’arresto del datore di lavoro, con aggravanti per le attività a rischio elevato. È tra le violazioni più gravi del Testo Unico.

Il DVR è delegabile?

No. La valutazione dei rischi e l’elaborazione del DVR, insieme alla designazione dell’RSPP, sono i due obblighi non delegabili del datore di lavoro previsti dall’art. 17.

È possibile estinguere la sanzione regolarizzando?

Sì, di norma tramite la procedura di prescrizione del D.Lgs. 758/94: adempiendo nei termini fissati dall’organo di vigilanza e pagando la somma ridotta, la contravvenzione si estingue.

Un DVR incompleto è sanzionato come la sua assenza?

No. Il DVR carente di elementi essenziali è sanzionato in misura inferiore rispetto all’omissione totale, che resta la fattispecie più grave; entrambe ricadono comunque sul datore di lavoro.

La mancanza del DVR può sospendere l’attività?

Sì. Gravi violazioni in materia di valutazione dei rischi rientrano tra quelle dell’Allegato I che possono determinare la sospensione dell’attività imprenditoriale ai sensi dell’art. 14.

Riferimenti normativi

  • Art. 55 D.Lgs. 81/08
  • Art. 17 D.Lgs. 81/08
  • Art. 28 D.Lgs. 81/08
  • Art. 14 D.Lgs. 81/08

Sinonimi

Sanzioni mancato DVR, Sanzioni art. 55, Sanzioni valutazione rischi, Omessa valutazione rischi

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