Le misure di contenimento sono le barriere tecniche, impiantistiche e procedurali che impediscono o riducono la dispersione e l'esposizione agli agenti biologici. Il D.Lgs. 81/08 le declina nei livelli di contenimento previsti dagli Allegati XLVII (laboratori e processi industriali) e XLVIII (stabulari e impianti per animali e processi industriali), comunemente noti come livelli di biosicurezza. I livelli sono graduati dal più basso al più alto in funzione del gruppo di appartenenza dell'agente trattato.
Le misure comprendono requisiti dei locali (accesso controllato, superfici lavabili e impermeabili, sale a pressione negativa), impianti (filtrazione dell'aria con filtri HEPA, cappe di sicurezza biologica), procedure di decontaminazione e gestione dei rifiuti, oltre a dispositivi di protezione collettiva e individuale. Più alto è il livello, più stringenti sono i sistemi di sbarramento e le procedure: per gli agenti del gruppo 4 sono richieste le condizioni di massimo isolamento.
La scelta del livello di contenimento discende direttamente dalla valutazione del rischio e dalla classificazione dell'agente, e si combina con la gerarchia delle misure del Titolo X: privilegiare ove possibile la sostituzione e i sistemi chiusi, ridurre il numero di esposti, definire procedure di lavoro sicure, formare il personale e prevedere piani di emergenza per incidenti e fuoriuscite. Il rispetto dei livelli di contenimento è oggetto di verifica da parte degli organi di vigilanza, in particolare per attività che impiegano deliberatamente agenti dei gruppi 3 e 4.
Riferimenti normativi
- Art. 271 D.Lgs. 81/08
- Allegato XLVII D.Lgs. 81/08
- Allegato XLVIII D.Lgs. 81/08
Sinonimi
livelli di biosicurezza, BSL, livelli di contenimento biologico
Link correlati
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ATECO
Il codice ATECO è la classificazione statistica delle attività economiche che identifica il settore di un’azienda. In sicurezza sul lavoro determina la tariffa INAIL, la classe di rischio per la formazione obbligatoria (basso, medio o alto) e incide sulla valutazione dei rischi e sugli adempimenti del D.Lgs. 81/08.
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DVR — Documento di Valutazione dei Rischi
Il DVR è il documento, obbligatorio per ogni azienda con almeno un lavoratore, in cui il datore di lavoro valuta tutti i rischi per la salute e la sicurezza e definisce le misure di prevenzione, protezione e miglioramento. È un obbligo non delegabile previsto dall’art. 17 del D.Lgs. 81/08.
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DUVRI — Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze
Il DUVRI è il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze che il committente redige negli appalti e contratti d’opera per gestire i rischi nati dalla compresenza di più imprese. È distinto dal DVR ed è previsto dall’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/08.
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Valutazione dei Rischi
La valutazione dei rischi è l’esame globale e documentato di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori, finalizzato a individuare le misure di prevenzione e protezione e a elaborare il programma di miglioramento. È l’attività cardine, obbligo non delegabile del datore di lavoro, che si formalizza nel DVR (artt. 2, 17 e 28 D.Lgs. 81/08).