L'Allegato V del D.Lgs. 81/08 contiene i requisiti generali e specifici di sicurezza applicabili alle attrezzature di lavoro. Riguarda in particolare le attrezzature messe a disposizione dei lavoratori che non rientrano nel campo di applicazione delle direttive di prodotto, ovvero, in genere, quelle costruite o messe in servizio prima dell'entrata in vigore delle norme che impongono la marcatura CE (storicamente prima del 21 settembre 1996 per le macchine). Per queste attrezzature "non CE" la conformità si valuta proprio rispetto ai requisiti dell'Allegato V.
La logica del Testo Unico è duplice: ai sensi dell'art. 70, le attrezzature acquisite dopo il recepimento delle direttive devono essere conformi alle relative disposizioni (e quindi marcate CE), mentre quelle preesistenti devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza dell'Allegato V. In questo modo nessuna attrezzatura resta priva di un riferimento minimo di sicurezza. L'Allegato è articolato in una parte generale (osservazioni di carattere generale e requisiti comuni) e in parti dedicate a categorie specifiche, come le attrezzature di sollevamento di carichi o persone e quelle per lavori temporanei in quota.
I requisiti coprono aspetti come i sistemi di comando (chiari, visibili, identificabili e sicuri), l'avviamento e l'arresto, l'arresto di emergenza, la protezione contro gli elementi mobili tramite ripari o dispositivi, la stabilità, la protezione da rotture, proiezioni, gas, polveri, esplosioni e dal contatto con elementi a temperatura elevata. Per il datore di lavoro l'Allegato V è lo strumento di riferimento per valutare l'adeguatezza del parco macchine più datato e pianificare eventuali interventi di adeguamento, integrandosi con gli obblighi di manutenzione, controllo e verifica periodica previsti dall'art. 71.
Riferimenti normativi
- Allegato V D.Lgs. 81/08
- Art. 70 D.Lgs. 81/08
- Art. 71 D.Lgs. 81/08
Sinonimi
Allegato V D.Lgs 81/08, Requisiti attrezzature non CE
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