La visita medica preventiva è prevista dall'art. 41, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 81/08 ed è finalizzata a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato, allo scopo di valutarne l'idoneità alla mansione specifica. È quindi un accertamento mirato sui rischi individuati dalla valutazione dei rischi e tradotti nel protocollo sanitario, non un controllo generico dello stato di salute.
Il medico competente la esegue prima dell'adibizione effettiva alla mansione. La normativa consente anche di svolgere la visita in fase preassuntiva: in tal caso può essere effettuata, a scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. Resta vietato, ai sensi dell'art. 5 della Legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) e della disciplina sulla privacy, indagare su stati non correlati al rischio professionale, come la gravidanza o lo stato sieropositivo.
All'esito della visita il medico esprime un giudizio di idoneità (idoneo, idoneo con prescrizioni o limitazioni, temporaneamente o permanentemente inidoneo). Il giudizio va comunicato per iscritto al lavoratore e al datore di lavoro. Gli accertamenti rientranti nella sorveglianza sanitaria sono a carico del datore di lavoro e si svolgono di norma durante l'orario di lavoro.
Riferimenti normativi
- Art. 41, c. 2, lett. a) D.Lgs. 81/08
- Art. 5 Legge 300/1970
Sinonimi
visita preassuntiva, visita pre-adibizione, accertamento preventivo
Link correlati
- Medico competente(glossario)
- Giudizio di idoneità(glossario)
- Protocollo sanitario(glossario)
- Servizio di medicina del lavoro(servizio)
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- Termine
Medico Competente (MC)
Il medico competente è il medico specializzato in medicina del lavoro che il datore di lavoro nomina quando la valutazione dei rischi richiede la sorveglianza sanitaria. Effettua le visite, esprime i giudizi di idoneità e collabora alla prevenzione ai sensi degli artt. 38-42 del D.Lgs. 81/08.
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Sorveglianza Sanitaria
La sorveglianza sanitaria è l’insieme degli atti medici, svolti dal medico competente, per tutelare la salute dei lavoratori esposti a rischi specifici. È obbligatoria quando la valutazione dei rischi la richiede e si conclude con il giudizio di idoneità (art. 41 D.Lgs. 81/08).
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Giudizio di Idoneità
Il giudizio di idoneità è la valutazione conclusiva con cui il medico competente, al termine della sorveglianza sanitaria, certifica se il lavoratore è idoneo alla mansione specifica. Previsto dall’art. 41 del D.Lgs. 81/08, può essere di idoneità, idoneità con prescrizioni o limitazioni, inidoneità temporanea o permanente, ed è impugnabile entro 30 giorni.
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Relazione Art. 40 — Relazione Annuale del Medico Competente
La relazione ex art. 40 è la comunicazione annuale, con dati sanitari aggregati e anonimi, che il medico competente trasmette per via telematica ai servizi competenti per territorio tramite il portale INAIL entro il 31 marzo. È prevista dall’art. 40 del D.Lgs. 81/08 e si redige secondo il modello dell’Allegato 3B.