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Termine · Sorveglianza sanitaria

Visita medica preventiva

La visita medica preventiva è l’accertamento sanitario che il medico competente effettua prima di adibire il lavoratore a una mansione a rischio, per valutarne l’idoneità specifica.

Aggiornato il 2026-06-18

La visita medica preventiva è prevista dall'art. 41, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 81/08 ed è finalizzata a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato, allo scopo di valutarne l'idoneità alla mansione specifica. È quindi un accertamento mirato sui rischi individuati dalla valutazione dei rischi e tradotti nel protocollo sanitario, non un controllo generico dello stato di salute.

Il medico competente la esegue prima dell'adibizione effettiva alla mansione. La normativa consente anche di svolgere la visita in fase preassuntiva: in tal caso può essere effettuata, a scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. Resta vietato, ai sensi dell'art. 5 della Legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) e della disciplina sulla privacy, indagare su stati non correlati al rischio professionale, come la gravidanza o lo stato sieropositivo.

All'esito della visita il medico esprime un giudizio di idoneità (idoneo, idoneo con prescrizioni o limitazioni, temporaneamente o permanentemente inidoneo). Il giudizio va comunicato per iscritto al lavoratore e al datore di lavoro. Gli accertamenti rientranti nella sorveglianza sanitaria sono a carico del datore di lavoro e si svolgono di norma durante l'orario di lavoro.

Riferimenti normativi

  • Art. 41, c. 2, lett. a) D.Lgs. 81/08
  • Art. 5 Legge 300/1970

Sinonimi

visita preassuntiva, visita pre-adibizione, accertamento preventivo

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