La visita medica preventiva è prevista dall'art. 41, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 81/08 ed è finalizzata a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato, allo scopo di valutarne l'idoneità alla mansione specifica. È quindi un accertamento mirato sui rischi individuati dalla valutazione dei rischi e tradotti nel protocollo sanitario, non un controllo generico dello stato di salute.
Il medico competente la esegue prima dell'adibizione effettiva alla mansione. La normativa consente anche di svolgere la visita in fase preassuntiva: in tal caso può essere effettuata, a scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. Resta vietato, ai sensi dell'art. 5 della Legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) e della disciplina sulla privacy, indagare su stati non correlati al rischio professionale, come la gravidanza o lo stato sieropositivo.
All'esito della visita il medico esprime un giudizio di idoneità (idoneo, idoneo con prescrizioni o limitazioni, temporaneamente o permanentemente inidoneo). Il giudizio va comunicato per iscritto al lavoratore e al datore di lavoro. Gli accertamenti rientranti nella sorveglianza sanitaria sono a carico del datore di lavoro e si svolgono di norma durante l'orario di lavoro.
Riferimenti normativi
- Art. 41, c. 2, lett. a) D.Lgs. 81/08
- Art. 5 Legge 300/1970
Sinonimi
visita preassuntiva, visita pre-adibizione, accertamento preventivo
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Medico Competente (MC)
Medico specializzato in medicina del lavoro che effettua la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a rischi specifici.
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Sorveglianza Sanitaria
Insieme degli atti medici per la tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori esposti a rischi specifici.
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Valutazione del MC sull'idoneità del lavoratore alla mansione specifica: idoneo, con prescrizioni/limitazioni, non idoneo.
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Relazione Art. 40 — Relazione Annuale del Medico Competente
Relazione annuale del MC sullo stato di salute dei lavoratori. Trasmessa via INAIL entro il 31 marzo.