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Formazione

Formazione dei Dirigenti per la Sicurezza: Guida 2026

Il dirigente è una figura chiave del sistema di prevenzione aziendale: organizza il lavoro, vigila e attua le direttive del datore di lavoro. Per farlo deve essere formato. In questa guida vediamo chi è il dirigente secondo il D.Lgs 81/08, quanto dura il corso, quali contenuti prevede, come funziona l’aggiornamento alla luce dell’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 e quali sono le sanzioni in caso di formazione mancante.

📅 18/06/2026⏱️ 9 min di lettura

Chi è il dirigente per la sicurezza (art. 2 e art. 18)

L’art. 2, comma 1, lettera d) del D.Lgs 81/08definisce il dirigente come la «persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa». È, in sostanza, il garante organizzativo della sicurezza: traduce in pratica le scelte del datore di lavoro e ne controlla l’attuazione.

Un punto cruciale, ribadito da una consolidata giurisprudenza, è il principio di effettività: si è dirigenti (e se ne assumono gli obblighi) in base alle funzioni effettivamente esercitate, non solo per la qualifica scritta nel contratto. Un responsabile di reparto, un capo cantiere o un direttore di stabilimento con autonomi poteri organizzativi può essere considerato dirigente ai fini della sicurezza anche senza una nomina formale.

Gli obblighi del dirigente sono elencati all’art. 18 del D.Lgs 81/08, gli stessi del datore di lavoro ad eccezione di quelli non delegabili (valutazione dei rischi e redazione del DVR, nomina del RSPP). Tra i principali compiti del dirigente rientrano:

  • attuare le misure di prevenzione e protezione individuate nel DVR;
  • designare i lavoratori incaricati di primo soccorso e gestione delle emergenze antincendio;
  • fornire ai lavoratori i DPI e vigilare sul loro corretto utilizzo;
  • garantire informazione, formazione e addestramento dei lavoratori e dei preposti;
  • assicurare la sorveglianza sanitariadove prevista e vigilare sull’osservanza delle procedure.

Proprio perché esercita poteri gestionali concreti, il dirigente deve essere adeguatamente formato: senza formazione non potrebbe svolgere correttamente la sua funzione di vigilanza e organizzazione.

Obbligo e durata della formazione: 16 ore (oggi 12) e i moduli

L’art. 37 del D.Lgs 81/08 impone una formazione specifica per dirigenti e preposti, in aggiunta a quella generale dei lavoratori. La durata e i contenuti sono fissati dagli Accordi Stato-Regioni. Per anni il riferimento è stato il corso da 16 ore, articolato in quattro moduli, previsto dall’Accordo del 21 dicembre 2011.

Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025 ed entrato in vigore lo stesso giorno) ha ridotto la durata della formazione base del dirigente a 12 ore, con l’aggiunta di un modulo «cantieri» di 6 ore per i dirigenti delle imprese affidatarie che operano nei cantieri temporanei o mobili. La tabella seguente riassume il confronto.

VoceAccordo 2011 (storico)Accordo 17/04/2025
Formazione base dirigente16 ore12 ore
Modulo «cantieri»Non previsto+6 ore (imprese affidatarie in cantiere)
Aggiornamento6 ore ogni 5 anni6 ore ogni 5 anni

I contenuti del corso dirigenti restano organizzati intorno a quattro aree tematiche tradizionali, che il nuovo Accordo conferma nella sostanza:

  • Modulo 1 – Giuridico-normativo: sistema legislativo, soggetti del sistema di prevenzione (datore, dirigente, preposto, RSPP, medico competente, RLS), responsabilità civili e penali;
  • Modulo 2 – Gestione e organizzazione della sicurezza: criteri e strumenti di gestione, modelli organizzativi, gestione degli appalti e del DUVRI, ruolo degli RLS;
  • Modulo 3 – Individuazione e valutazione dei rischi: criteri, metodologie, rischi specifici e misure di prevenzione e protezione;
  • Modulo 4 – Comunicazione, formazione e consultazione: tecniche di comunicazione, formazione e informazione dei lavoratori, gestione delle riunioni periodiche e consultazione dei rappresentanti.

⚠️ Periodo transitorio fino al 24 maggio 2026

È previsto un periodo transitorio di 12 mesi: fino al 24 maggio 2026 è ancora possibile avviare i corsi seguendo le regole degli Accordi precedenti. Dal 25 maggio 2026 la formazione dovrà essere organizzata secondo il nuovo Accordo. Gli attestati già conseguiti restano validi e gli aggiornamenti seguono la cadenza quinquennale. Approfondisci nella guida scadenza 24 maggio 2026.

Aggiornamento secondo l’Accordo Stato-Regioni del 17/04/2025

La formazione del dirigente non si esaurisce con il corso base: è previsto un aggiornamento quinquennale di almeno 6 ore, da completare entro 5 anni dalla data dell’attestato. Questa cadenza, già stabilita dall’Accordo del 2011, è confermata dal nuovo Accordo del 17 aprile 2025.

L’aggiornamento ha lo scopo di mantenere allineato il dirigente alle evoluzioni normative, organizzative e tecnologiche dell’azienda. I contenuti possono riguardare le novità legislative, l’analisi di infortuni e near miss, l’aggiornamento delle procedure interne e l’introduzione di nuove attrezzature o lavorazioni. È importante non confondere il quinquennio: chi ricopre più ruoli (ad esempio dirigente e preposto) ha tempistiche e monte ore distinti per ciascuna figura.

Una buona prassi è tenere uno scadenzario della formazione aziendale, in modo da non far decadere gli attestati. La nostra piattaforma di formazione sicurezza aiuta proprio a tracciare corsi, scadenze e attestati di tutte le figure.

Modalità: aula, videoconferenza ed e-learning

L’Accordo 2025 conferma e razionalizza le modalità di erogazione, ammettendo per la formazione del dirigente:

  • Aula in presenza, la modalità tradizionale;
  • Videoconferenza sincrona, equiparata all’aula quando rispetta i requisiti tecnici, di interazione e di tracciabilità della presenza;
  • E-learning, ammesso sia per il corso base sia per l’aggiornamento del dirigente, a condizione che la piattaforma rispetti i requisiti previsti (tracciamento, materiali, tutoraggio, verifiche).

La modalità e-learning è particolarmente comoda per i dirigenti, spesso impegnati e distribuiti su più sedi, perché consente di seguire il corso in autonomia mantenendo la piena validità dell’attestato. Per capire cosa è davvero ammesso online, consulta la guida formazione online: cosa puoi fare con l’Accordo 2025.

Differenza tra dirigente, preposto e datore di lavoro

Le tre figure sono spesso confuse, ma hanno ruoli, obblighi e percorsi formativi diversi. Il datore di lavoroè il titolare degli obblighi fondamentali e non delegabili (valutazione dei rischi e nomina dell’RSPP). Il dirigente organizza e attua le direttive con poteri di spesa e organizzazione. Il prepostosovrintende e vigila «sul campo» sull’attività dei lavoratori, senza poteri organizzativi di vertice.

FiguraRuoloFormazione (base)
Datore di lavoroObblighi non delegabili, vertice del sistema16 ore (Accordo 2025)
DirigenteOrganizza l’attività e vigila, attua le direttive12 ore (16 con regole pre-2025)
PrepostoSovrintende e vigila sui lavoratoriCorso dedicato + aggiornamento (vedi guida)

Da segnalare che l’Accordo 2025 ha introdotto un obbligo formativo specifico anche per il datore di lavoro (16 ore) e ha rafforzato la formazione del preposto. Per i dettagli vedi le guide su formazione del datore di lavoro (16 ore) e su i nuovi obblighi del preposto. Attenzione: chi cumula più ruoli deve seguire i percorsi formativi di ciascuna figura, senza sovrapposizioni automatiche.

Sanzioni per mancata formazione del dirigente

La formazione del dirigente non è una formalità: la sua assenza è sanzionata. Il quadro sanzionatorio coinvolge due livelli.

  • Datore di lavoro:ha l’obbligo di garantire la formazione di dirigenti e preposti (art. 18 e art. 37). La sua omissione è punita ai sensi dell’art. 55con l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda (con importi che, per la mancata formazione, si collocano nella fascia di alcune migliaia di euro per lavoratore/figura non formata).
  • Dirigente:in quanto destinatario diretto degli obblighi dell’art. 18, risponde in proprio — nei limiti dei poteri effettivamente esercitati — con sanzioni penali (arresto o ammenda) o amministrative previste dall’art. 55.

Oltre alle sanzioni dirette, la mancata formazione diventa un’aggravante in caso di infortunio e può incidere sulla ripartizione delle responsabilità. Per un quadro completo degli importi consulta la guida sulle sanzioni per la mancata formazione. Gli importi esatti variano in base alla violazione specifica e agli aggiornamenti normativi: in caso di dubbio è sempre opportuno verificare il testo vigente dell’art. 55.

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Domande frequenti

Quanto dura il corso di formazione per dirigenti della sicurezza?

Storicamente il corso dirigenti dura 16 ore, articolate in quattro moduli. Con l'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 la durata della formazione base del dirigente è stata ridotta a 12 ore, con un eventuale modulo aggiuntivo "cantieri" di 6 ore per i dirigenti delle imprese affidatarie nei cantieri temporanei o mobili. Fino al 24 maggio 2026 è possibile avviare i corsi anche con le regole precedenti.

Ogni quanto va aggiornata la formazione del dirigente?

L'aggiornamento del dirigente è quinquennale, con una durata minima di 6 ore ogni 5 anni. Questa cadenza è confermata anche dall'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. Il quinquennio decorre dalla data di conseguimento dell'attestato del corso base.

Chi è il dirigente per la sicurezza secondo il D.Lgs 81/08?

L'art. 2, comma 1, lettera d) del D.Lgs 81/08 definisce il dirigente come la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività e vigilando su di essa. Il ruolo discende dalle funzioni effettivamente esercitate, non solo dalla qualifica contrattuale.

Il corso per dirigenti si può fare in e-learning?

Sì. La formazione del dirigente, sia base sia di aggiornamento, può essere erogata in e-learning nel rispetto dei requisiti previsti dall'Accordo Stato-Regioni 2025. Restano ammesse anche l'aula e la videoconferenza sincrona, equiparata all'aula quando rispetta i requisiti tecnici e di tracciabilità.

Cosa rischia il dirigente che non ha la formazione obbligatoria?

La mancata formazione espone il dirigente alle sanzioni penali dell'art. 55 del D.Lgs 81/08 (arresto o ammenda), nei limiti dei poteri gestionali effettivamente esercitati. La responsabilità formativa ricade anche sul datore di lavoro, che ha l'obbligo di garantire la formazione (art. 18 e art. 37).