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Formazione sicurezza obbligatoria

Formazione sicurezza online: quali corsi puoi fare in e-learning con l’Accordo Stato-Regioni 2025

Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 ha riscritto le regole della formazione obbligatoria, e una delle domande più frequenti è semplice: quali corsi di sicurezza si possono ancora fare online? La risposta dipende dalla modalità (e-learning o videoconferenza) e dal tipo di corso. Vediamo cosa è ancora ammesso in e-learning, cosa torna in presenza e come restare conformi.

📅 18/06/2026⏱️ 9 min di lettura

Le tre modalità previste dall’Accordo 2025: aula, videoconferenza sincrona (VCS) ed e-learning

L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025, accorpa e sostituisce i precedenti Accordi del 2011, 2012 e 2016, diventando il testo di riferimento unico per la formazione in materia di sicurezza sul lavoro. Oltre a rivedere durate e contenuti dei corsi, l’Accordo ridisegna in modo netto le modalità di erogazione ammesse, che sono tre:

  • Aula (formazione in presenza): la modalità tradizionale, con docente e partecipanti nello stesso luogo fisico;
  • Videoconferenza sincrona (VCS), ossia la FAD sincrona: docente e partecipanti collegati contemporaneamente in tempo reale;
  • E-learning(FAD asincrona): contenuti fruibili dall’utente in autonomia, in qualsiasi momento, tramite una piattaforma.

La grande novità è che la videoconferenza sincrona viene equiparata all’aulaper quasi tutti i corsi (con l’eccezione delle esercitazioni e delle prove pratiche), mentre l’e-learning asincrono viene limitato a un insieme più ristretto di percorsi.

Differenza tra FAD asincrona (e-learning) e FAD sincrona (videoconferenza)

È la distinzione chiave per capire cosa puoi davvero fare online. La differenza non è «un video contro un’aula»: è la contemporaneità tra docente e discenti.

AspettoE-learning (FAD asincrona)Videoconferenza (FAD sincrona / VCS)
TempoQuando vuole il discenteIn tempo reale, orario fissato
DocenteNon presente al momentoPresente e interagente
Equiparazione all’aulaNo, modalità a séSì, tranne esercitazioni pratiche
InterazioneLimitata (forum, test)Domande e confronto immediati

In sintesi: dove l’Accordo «vieta l’online», quasi sempre intende vietare l’e-learning asincrono, lasciando però aperta la strada della videoconferenza sincrona, che resta a tutti gli effetti una modalità «a distanza» ma equiparata all’aula.

Quali corsi si possono ancora fare in e-learning asincrono

La buona notizia per le aziende è che molti corsi restano pienamente erogabili in e-learning, con i vantaggi di flessibilità e contenimento dei costi che le piccole e medie imprese conoscono bene.

Formazione generale lavoratori, rischio basso, aggiornamenti, dirigenti, datore di lavoro, Modulo A RSPP

Sulla base dell’Accordo 2025, restano ammessi in e-learning asincrono in particolare:

  • Formazione generale dei lavoratori (durata minima 4 ore): è il modulo «trasversale» valido come credito formativo permanente;
  • Formazione specifica per il rischio basso: la parte specifica resta online quando il livello di rischio dell’attività è basso;
  • Aggiornamento periodico dei lavoratori, valido per tutte le classi di rischio;
  • Formazione e aggiornamento dei dirigenti (la durata della formazione dirigenti è stata rivista a 12 ore);
  • Formazione del datore di lavoro: il percorso da 16 ore introdotto dall’Accordo può essere svolto in aula, videoconferenza o e-learning;
  • Modulo A per RSPP/ASPP, il modulo «base» di natura giuridico- normativa, tradizionalmente ammesso in e-learning.

Per approfondire i nuovi obblighi del datore di lavoro puoi leggere la guida dedicata alla formazione obbligatoria del datore di lavoro (16 ore), e per il quadro completo di durate e scadenze dei lavoratori la guida su durata e scadenze della formazione lavoratori.

Quali corsi NON si possono più fare in e-learning

Qui sta il cuore della «rivoluzione» dell’Accordo 2025: alcuni percorsi escono definitivamente dall’e-learning asincrono, perché richiedono interazione, confronto o competenze relazionali che la fruizione in solitaria non garantisce.

Formazione specifica per rischio medio e alto

La parte specifica della formazione lavoratori per rischio medio e altodi norma non è più erogabile in e-learning asincrono: occorre l’aula o la videoconferenza sincrona. L’e-learning per il rischio medio o alto è ammesso solo se espressamente previsto dalla normativa regionale, quindi va sempre verificato caso per caso. La logica è chiara: più alto è il rischio dell’attività, più la formazione deve essere «vissuta» con un docente.

Preposto: solo aula o videoconferenza sincrona

Il cambiamento più discusso riguarda il preposto. Con l’Accordo 2025 il corso base per preposto e il relativo aggiornamento non sono più erogabili in e-learning: sono ammesse solo aula o videoconferenza sincrona. Cambiano anche le durate e le scadenze: la formazione base è stata estesa (12 ore) e l’aggiornamento diventa biennale (6 ore). È una scelta motivata dall’esigenza di sviluppare competenze pratiche di comunicazione e vigilanza sul team. Trovi i dettagli nelle guide nuovi obblighi del preposto e quando scade il corso preposto.

⚠️ Attenzione al periodo transitorio del 24 maggio 2026

Le nuove regole diventano pienamente operative dal 24 maggio 2026. Chi ha completato la formazione (o l’ultimo aggiornamento) prima delle finestre indicate dall’Accordo deve mettersi in regola entro tale data. Verifica le scadenze dei tuoi preposti e lavoratori per non trovarti scoperto. Vedi anche le sanzioni per mancata formazione.

I corsi con prova pratica o addestramento restano in presenza

Esiste una regola generale che semplifica molte decisioni: tutto ciò che prevede addestramento o prova pratica non può essere svolto in e-learning, e nemmeno in videoconferenza per la sola parte pratica. La videoconferenza sincrona è equiparata all’aula tranne che per le esercitazioni e le prove pratiche, che richiedono la presenza fisica. Rientrano in questa categoria, ad esempio:

In questi casi è frequente una formula blended: teoria a distanza e parte pratica in presenza, come vediamo più avanti.

Requisiti tecnici della piattaforma e tracciamento (LMS conforme)

Un corso e-learning è valido solo se erogato su una piattaforma (LMS) che rispetta i requisiti tecnici e organizzativiprevisti dall’Accordo. Non basta «mettere online un video». La piattaforma deve garantire almeno:

  • tracciamento delle attività e dei tempi effettivi di fruizione di ciascun discente;
  • verifica delle presenzee dell’identità di chi svolge il corso;
  • verifica intermedia e finale dell’apprendimento (test e valutazione);
  • un tutor e canali di assistenza didattica e tecnica;
  • conservazione della documentazione che attesta lo svolgimento e l’esito del percorso.

Questi requisiti sono ciò che distingue un corso «a norma» da un semplice videocorso senza valore legale: è la tracciabilità a rendere l’attestato difendibile in caso di ispezione.

La formazione online ha lo stesso valore legale dell’aula? Attestato e verifica finale

Sì: l’attestato rilasciato al termine di un corso online valido ha lo stesso valore legale di quello rilasciato in aula. La condizione è duplice: il corso deve essere ammesso in quella modalitàdall’Accordo (è inutile un e-learning per il preposto, perché non è consentito) e deve concludersi con la verifica finale dell’apprendimento. L’attestato deve essere rilasciato da un soggetto formatore qualificato e riportare i dati essenziali (anagrafica, tipologia di corso, durata, modalità, normativa di riferimento, esito della verifica). Per i ruoli aziendali e gli obblighi formativi collegati può essere utile la guida formazione obbligatoria nel D.Lgs. 81/08.

Formazione blended: come combinare le modalità in modo conforme

La formazione blended (mista) è spesso la soluzione più efficiente e conforme: si combinano e-learning, videoconferenza e aula sfruttando i punti di forza di ciascuna. Lo schema tipico per i corsi che lo consentono è:

Fase del corsoModalità consigliata
Parte generale / giuridicaE-learning (quando ammesso)
Parte specifica rischio medio/altoVideoconferenza sincrona o aula
Esercitazioni / prova praticaSolo aula in presenza
Verifica finaleIn coerenza con la modalità

La chiave è non «forzare» online una parte che la norma vuole in presenza: un percorso blended ben progettato resta valido e ti fa risparmiare tempo e trasferte sulle parti che la legge consente a distanza. Vale lo stesso ragionamento che facciamo per la formazione del datore di lavoro che svolge il ruolo di RSPP, dove convivono moduli a distanza e contenuti che richiedono confronto diretto.

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Domande frequenti

I corsi di sicurezza online sono validi?

Sì, se erogati da un soggetto formatore qualificato su una piattaforma conforme con tracciamento e verifica finale. L'attestato ha lo stesso valore legale di quello rilasciato in aula, ma solo per i corsi che l'Accordo Stato-Regioni 2025 ammette in quella modalità.

La formazione specifica si può fare online?

Solo per il rischio basso. Per il rischio medio e alto l'e-learning asincrono di norma non è consentito, salvo diversa previsione della normativa regionale: in genere occorre l'aula o la videoconferenza sincrona.

Qual è la differenza tra e-learning e videoconferenza?

L'e-learning (FAD asincrona) si fruisce in qualsiasi momento da piattaforma; la videoconferenza (FAD sincrona o VCS) richiede la presenza contemporanea di docente e partecipanti in tempo reale ed è equiparata all'aula, tranne che per le esercitazioni e le prove pratiche.

Il corso preposto si può fare in e-learning?

No. Con l'Accordo Stato-Regioni 2025 il corso per preposto e il relativo aggiornamento non sono più erogabili in e-learning asincrono: sono ammesse soltanto l'aula o la videoconferenza sincrona.

Cosa serve perché un corso online sia a norma?

Una piattaforma LMS conforme ai requisiti tecnici e organizzativi previsti dall'Accordo, il tracciamento delle attività, la verifica delle presenze, la verifica finale dell'apprendimento e il rilascio dell'attestato da parte di un soggetto formatore qualificato.