Il quadro dell’art. 37
L'art. 37 del D.Lgs. 81/08 impone al datore di lavoro di assicurare a ciascun lavoratore una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza, con particolare riferimento ai rischi specifici della mansione. La durata, i contenuti minimi e le modalità sono definiti dagli Accordi Stato-Regioni (storicamente quelli del 21 dicembre 2011 e successivi, oggi confluiti nel processo di riordino della formazione). La formazione va erogata in occasione dell'assunzione, del trasferimento o cambio mansione, e dell'introduzione di nuove attrezzature, tecnologie o rischi.
Generale, specifica e aggiornamento
La formazione del lavoratore si compone di un modulo generale e di un modulo specifico legato al rischio dell'attività:
| Modulo | Durata | Contenuti |
|---|---|---|
| Formazione generale | 4 ore | Concetti di rischio, danno, prevenzione, organizzazione della sicurezza, diritti e doveri, organi di vigilanza |
| Formazione specifica — rischio basso | 4 ore | Rischi della mansione e del settore, misure e procedure di prevenzione |
| Formazione specifica — rischio medio | 8 ore | Rischi specifici più ampi del settore a rischio medio |
| Formazione specifica — rischio alto | 12 ore | Rischi specifici dei settori ad alto rischio (es. costruzioni, chimica) |
| Aggiornamento (tutti i livelli) | 6 ore ogni 5 anni | Aggiornamento su evoluzione dei rischi e delle misure |
Il livello di rischio (basso, medio, alto) si individua in base al codice ATECO del settore. La formazione generale (4 ore) è un credito permanente e non va ripetuta a ogni cambio di azienda.
Addestramento e altre figure
L'art. 37 distingue la formazione dall'addestramento, che è la prova pratica per l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti e DPI, effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. Hanno percorsi formativi dedicati il preposto, il dirigente, gli addetti antincendio e primo soccorso, gli RLS, gli operatori di attrezzature dell'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 (es. carrelli, gru, PLE). La formazione deve avvenire in orario di lavoro e senza oneri economici per i lavoratori.
Passi operativi
Individua il livello di rischio dell’attività
Determina il livello di rischio (basso, medio, alto) del settore in base al codice ATECO dell’azienda: da questo dipende la durata della formazione specifica (4, 8 o 12 ore).
Eroga la formazione generale (4 ore)
Garantisci a ogni lavoratore il modulo generale di 4 ore su rischio, danno, prevenzione, organizzazione e diritti/doveri. È un credito permanente: non va ripetuto a ogni cambio di azienda.
Eroga la formazione specifica per livello di rischio
Aggiungi la formazione specifica: 4 ore per il rischio basso, 8 ore per il medio, 12 ore per l’alto, incentrata sui rischi reali della mansione e del settore.
Programma l’aggiornamento quinquennale
Pianifica l’aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni per tutti i livelli di rischio, tarato sull’evoluzione dei rischi e delle misure di prevenzione adottate in azienda.
Distingui e documenta l’addestramento
Per attrezzature, macchine, impianti e DPI prevedi l’addestramento pratico sul luogo di lavoro, effettuato da persona esperta, distinto dalla formazione d’aula e verbalizzato.
Tieni traccia di scadenze e attestati
Mantieni un registro/scadenziario con date, ore, contenuti, docenti e attestati di ogni lavoratore, così da dimostrare l’adempimento e gestire tempestivamente gli aggiornamenti in scadenza.
Domande frequenti
Da cosa dipende la durata della formazione specifica?
Dal livello di rischio dell’attività (basso, medio, alto), individuato in base al codice ATECO del settore: 4 ore per il rischio basso, 8 per il medio, 12 per l’alto.
Quanto dura la formazione generale?
La formazione generale dura 4 ore ed è uguale per tutti i lavoratori; costituisce un credito formativo permanente e non va ripetuta a ogni cambio di azienda.
Ogni quanto va aggiornata la formazione dei lavoratori?
L’aggiornamento è di 6 ore ogni 5 anni, per tutti i livelli di rischio, e riguarda l’evoluzione dei rischi e delle misure di prevenzione.
Qual è la differenza tra formazione e addestramento?
La formazione è il percorso teorico-pratico d’aula; l’addestramento è la prova pratica per l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti e DPI, fatto da persona esperta sul luogo di lavoro.
La formazione si svolge in orario di lavoro?
Sì. La formazione deve avvenire in orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori (art. 37).
Quando va erogata la formazione?
In occasione dell’assunzione, del trasferimento o cambio di mansione e dell’introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, sostanze pericolose o nuovi rischi.
Riferimenti normativi
- Art. 37 D.Lgs. 81/08
- Art. 36 D.Lgs. 81/08
- Accordo Stato-Regioni 21/12/2011
- Accordo Stato-Regioni 22/02/2012
Sinonimi
Formazione lavoratori, Formazione generale e specifica, Durata formazione sicurezza, Accordo Stato-Regioni formazione
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